Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 505 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 505 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALLO BENEDETTO nato il 19/02/1977 a MESSINA

avverso la sentenza del 21/10/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza in data 21/10/2016, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Messina, in data
01/04/2011, nei confronti di FALLO BENEDETTO in relazione al reato di cui alli art. 633
CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità;
con il secondo motivo di deduce l’intervenuta prescrizione del reato di occupazione
abusiva.
Entrambi i motivi sono inammissibili: il primo, in quanto assolutamente generico e
aspecifico, non indicando il ricorrente in quale parte la motivazione non risulti
aderente ai motivi di impugnazione (che erano solo diretti a evocare la causa
scriminate di cui all’art. 54 cod. pen., correttamente ritenuta insussistente avendo

Data Udienza: 21/11/2017

realizzato- l’imputato un fabbricato e un muro di cinta); il secondo, in quanto anch’esso
assolutamente generico e in ogni caso contraddetto dalla natura permanente del
delitto contestato, la cui consumazione per giurisprudenza consolidata va fissata alla
data della pronuncia di primo grado (non essendo la relativa contestazione delimitata
ad una specifica data), sicché essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado il
1 aprile 2011, il delitto non era ancora prescritto alla data della pronuncia della
sentenza d’appello del 21 ottobre 2016.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce nel giudizio di legittimità di

(Sez. Unite, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila
a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2017

rilevare l’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata

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