Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50499 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50499 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIACCO MICHELE N. IL 16/04/1981
avverso la sentenza n. 5896/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 24/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
GIACCO Michele ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione, censurando che gli siano
state negate le attenuanti generiche evocando un’inesistente condanna per analogo
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice a quo ha
negato la concessione delle invocate attenuanti, affermando – con osservazione pregiudiziale che rende irrilevante l’eventuale erroneità delle considerazioni formulate in
via subordinata – che non ricorrono elementi positivi di giudizio che possano giustificare il loro riconoscimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.
reato commesso dopo quello per cui si procede.