Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50498 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50498 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEO MICHELE N. IL 13/03/1990
avverso la sentenza n. 1665/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
Leo Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp, dal
Tribunale di Milano, in data 9-5-12 , per i reati di cui agli artt 337 e 582 -585 cp
, commessi in Milano il 12-2-12.
Il ricorrente deduce mancanza di dolo.
La doglianza formulata non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua
, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum . Nel caso di specie , la motivazione del giudice è del tutto
coerente con le linee concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una
sentenza ex art 444 cpp , avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle
condizioni per addivenire ad una sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla
base delle risultanze del verbale di arresto e del certificato medico , rilasciato dal
Pronto Soccorso.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore
della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13.
OSSERVA