Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50497 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50497 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MSAHLI WISSEM N. IL 23/09/1987
avverso la sentenza n. 8150/2012 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

Msahli Wissem ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Venezia, in data 13-11-12 , per i reati di cui agli artt 336, 337 ,
582-585, 189 cds .
Il ricorrente deduce difetto di dolo in merito al reato di cui all’art 189 cds .
Le doglianze formulate non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua
, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum . Nel caso di specie , la motivazione del giudice è del tutto
coerente con le linee concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una
sentenza ex art 444 cpp , avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle
condizioni per addivenire ad una sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla
base delle risultanze del verbale di arresto e del delle dichiarazioni rese da Corrò
Antonella ).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13 .

OSSERVA

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