Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50496 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50496 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIVIAN DAVIDE N. IL 09/03/1969
avverso la sentenza n. 2123/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

Vivian Davide ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Venezia, in data 29-11-12 , che , in riforma della sentenza di primo
grado, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di
evasione continuata.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la p.g. , al
momento del controllo , ha bussato soltanto alla porta della roulotte dell’imputato e
non a quella dell’abitazione della madre , presso la quale l’imputato si trovava.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come i militari , oltre a suonare ripetutamente al campa
nello e a bussare energicamente alle porte e alle finestre della roulotte dell’imputato,
abbiano constatato l’assenza del suo veicolo. Successivamente hanno effettuato un
ulteriore controllo , constatando la presenza sia del veicolo —che non mostrava tracce
di brina, segno che era stato usato di recente- che dell’imputato, il quale era
completamente vestito , nonostante si fosse in piena notte, indossando addirittura un
giubotto . Analogamente si sono svolti i fatti in occasione del secondo episodio
contestato al Vivian. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi
enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di
secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla
conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo
della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’ad 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende

OSSERVA

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13 .

DEpOt7IT ,A,TA
IN CANCELLERIA

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