Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50495 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50495 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STAJIK BOSKO N. IL 27/05/1965
avverso la sentenza n. 246/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
Staijk Bosko ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp, dal
Tribunale di Milano, in data 15-1-13 , per il reato di cui all’art 337 cp , commesso
in Corbetta il 28-8-08.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego
della sospensione condizionale della pena.
La doglianza è manifestamente infondata, avendo il giudice dato atto che l’imputato
aveva già goduto del beneficio in tre precedenti occasioni.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13 .
OSSERVA