Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50491 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50491 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMIS FRANCESCO ANTONIO N. IL 26/01/1974
avverso la sentenza n. 638/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

OSSERVA
Comis Francesco Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Caltanissetta , in data 21-6-12 , nella parte in cui ha
confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato
per il reato di cui all’art 337 cp.
Il ricorrente deduce violazione dell’art 337 e vizio di motivazione poiché alla
incaricato di pubblico servizio.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato
come agli ausiliari del traffico vada attribuita qualità di incaricati di pubblico servizio
, sulla base della giurisprudenza richiamata dal giudice di secondo grado
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 24-10-13 .

persona offesa, che è ausiliario del traffico, non poteva attribuirsi qualità di

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