Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50490 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50490 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SVETTI CIRO N. IL 22/02/1982
avverso la sentenza n. 11963/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
OSSERVA
Svetti Ciro ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello
di Napoli , in data 1-3-12 , che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp , accertato in
Afragola il 27-7-11.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio
di valenza sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del
decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da
ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai reiterati
precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
li ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 24-10-13.
circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva .