Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50490 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50490 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SVETTI CIRO N. IL 22/02/1982
avverso la sentenza n. 11963/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

OSSERVA
Svetti Ciro ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello
di Napoli , in data 1-3-12 , che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp , accertato in
Afragola il 27-7-11.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio
di valenza sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del
decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da
ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai reiterati
precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
li ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille

Così deciso in Roma il 24-10-13.

circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva .

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA