Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50489 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50489 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VILLANI PASQUALINO N. IL 16/02/1966
avverso la sentenza n. 751/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/11/20q2
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
OSSERVA
Villani Pasqualino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli , in data 9-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché
l’allontanamento dalla propria abitazione era ascrivibile al fatto che l’imputato era
eccessivo, considerata la tenuità del fatto.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti correttamente
evidenziato come l’imputato avrebbe dovuto, in ogni caso, presentarsi ai
Carabinieri competenti, come indicato nell’ordinanza, e quindi comunicare
l’eventuale indisponibilità dei familiari ad accoglierlo.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico
degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive
ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali
,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale sottolineato come l’effettiva entità del fatto
abbia trovato riconoscimento nella concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
stato cacciato di casa dai familiari . Anche il quantum della pena applicata è
Così deciso in Roma, ali ‘udienza del 24-10-13 .