Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50488 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50488 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARIGLIANO LUCIANO N. IL 04/04/1947
avverso la sentenza n. 9546/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione
del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali il
giudice avrebbe dovuto pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’
asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione da parte
dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo, alla presenza di cause di
giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere, alla sua inidoneità ad
integrare gli estremi del reato contestato. Né il ricorrente indica in alcun modo gli
atti da cui sarebbe stato possibile desumere l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 244 13.

OSSERVA
Marigliano Luciano ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli , in data 19-12-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 337 e
582-585 cp.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa

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