Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50487 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50487 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BACCICALUPO ALBERTO N. IL 18/07/1957
avverso la sentenza n. 10492/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
Baccicalupo Alberto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli in data 28-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 337 e
582-585 cp , commessi in Napoli i 15-1-07.
Deduce violazione degli artt 125 e 129 cpp e vizio di motivazione.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del
ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni ostative alla declaratoria di
responsabilità e senza individuare e analizzare , al di là di affermazioni apodittiche,
alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del
decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della
genericità dei motivi addotti , è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di
inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13.
OSSERVA