Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50486 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50486 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLA PONA DANIELE N. IL 23/04/1984
avverso la sentenza n. 2339/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 16/07/2015

OSSERVA
Della Pona Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in
ordine al trattamento sanzionatorio.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a
dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto
riferimento ai numerosi precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp, con conseguente condanna
al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa
delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 16-7-2015.

in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove

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