Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50485 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50485 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSIO VALENTINO N. IL 31/10/1966
avverso la sentenza n. 10016/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

Ambrosio Valentino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli , in data 10-1-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla
sussistenza del reato e all’attenuante di cui all’art 385 ult.co cp poiché l’imputato
aveva avvertito le Forze dell’ordine del suo allontanarsi e si era costituito in carcere.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come sia risultato dalle acquisizioni probatorie che
l’imputato si allontanò dalla comunità terapeutica senza permesso, in compagnia di
un operatore, e , dopo aver litigato con quest’ultimo, si impossessò della sua auto,
costituendosi alfine presso il carcere .Dalle cadenze motivazionali della sentenza
d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede.
L’attenuante di cui all’ art 385 co 4 cp è stata concessa all’imputato già in primo
grado.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13.

OSSERVA

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