Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50484 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50484 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUFANO GIUSEPPE N. IL 13/03/1954
PE
avverso la sentenza n. 185/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

Bufano Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Taranto, in data 19-6-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 372 cp
, commesso in Martina Franca il 26-6-2002.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in riferimento agli esiti della perizia
grafologica espletata.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come, sulla base delle risultanze della perizia grafologica
,peraltro del tutto ignorata nell’appello, fosse da escludersi che l’assegno in
questione fosse stato consegnato da Sanzone all’imputato o che Sanzone avesse
firmato apponendo il nome “Quaranta Maria Antonia” .Dalle cadenze motivazionali
della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso
una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13
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