Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50483 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50483 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSELLI VINCENZO N. IL 09/11/1977
avverso la sentenza n. 5606/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
OSSERVA
Roselli Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli in data 17-1-12, che ha confermato, in punto di responsabilità ,
la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato
di cui all’art 385 cp , acc. In Napoli il 24-5-2005.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
La doglianza è manifestamente infondata, essendo già state riconosciute le
circostanze attenuanti generiche ed essendo già stata ridotta la pena di un terzo, per
effetto di esse.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro
mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 24-10-13.
in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.