Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50482 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50482 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC DANIJEL N. IL 06/10/1974
avverso la sentenza n. 4751/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

Radosavlievic Daniel ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli in data 19-7-12, che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt 337 e 582-585
cp , acc. In Napoli il 15-3-11.
Deduce carenza di motivazione.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del
ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni ostative alla declaratoria di
responsabilità e senza individuare e analizzare , al di là di affermazioni apodittiche,
alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del
decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della
genericità dei motivi addotti , è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di
inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24 -10-13.

OSSERVA

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