Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50481 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50481 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO MAURO N. IL 30/08/1979
avverso la sentenza n. 1434/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

4

Marino Mauro ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli, in data 21-12-11 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 337 e
582-585 cp , commessi in Napoli il 17-1-11 .
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale
responsabilità poichè le lesioni subite dai verbalizzanti non sono state cagionate da
colpi inferti dall’imputato ma si sono prodotte a causa dell’azione posta in essere dai
pubblici ufficiali per strappare il ricorrente dal suo appiglio.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come il Marino , al momento del controllo da parte degli
operanti, abbia preso a divincolarsi e a dimenarsi, ponendo in essere una condotta
energicamente oppositiva nei confronti dei pubblici ufficiali .Dalle cadenze
motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei
fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte
le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime
cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali,
in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta
illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13 .

OSSERVA

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