Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5048 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5048 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
FIRENZE
Nel procedimento penale nei confronti di
LORENZINI FEDERICO, N. IL 5.4.1986,
avverso la sentenza n. 5903/2011 pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Pistoia il 27/2/2013;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Eduardo Scardaccione, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato;
FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze propone ricorso
per cassazione avverso la sentenza in epigrafe pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. nei
confronti di Lorenzini Federico per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in orario
compreso tra le ore 22,00 e le ore 7,00 [art. 186, co. 2 lett. b) e 2sexies C.d.s.] dolendosi che
il Giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dalla consumazione del reato in questione;

della patente di guida derivante ope legis

conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti
provvedimenti .

2. Il ricorso deve essere accolto, come del resto sostenuto anche dal PG presso questa Corte in
sede di requisitoria scritta.
1

Data Udienza: 10/01/2014

Per assunto non controverso, infatti, con la sentenza di “patteggiamento” vanno applicate le
sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’articolo 445, comma 1,
cod. proc. pen. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca
nei casi previsti dall’articolo 240 cod. pen. Ne deriva che con la sentenza ex articolo 444 cod.
proc. pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida prevista per alcuni dei reati consistenti o commessi con violazioni del codice
della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica); e ciò

giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato
per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure
opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione
amministrativa, giacchè detta sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, che
deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe
opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato,
in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità
dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo
fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta
nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perchè stimata
rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (ex multis, Sez. 4, n. 27994 del
03/07/2012 – dep. 12/07/2012, P.G. in proc. Marcel, Rv. 253591).

3. Nel caso di specie il G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia ha applicato la pena richiesta dalle
parti ma ha omesso di disporre la sospensione della patente di guida, che consegue alla
commissione del reato per cui si procede.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al
Tribunale di Pistoia per l’applicazione di detta sanzione e la determinazione della sua durata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al
Tribunale di Pistoia.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.1.2014.

persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal

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