Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50479 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50479 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASELLI SILVESTRO N. IL 03/09/1978
avverso la sentenza n. 923/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
OSSERVA
Naselli Silvestro ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Catania, in data 26-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 624 e
337 cp.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
circostanze attenuanti generiche.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del
ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni a supporto delle tesi difensive e
senza individuare e analizzare , al di là di affermazioni apodittiche , alcuno
specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma
a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
Visti gli artt 615 co 2 e 616 cpp
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 24-10-13.
in ordine alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle