Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50470 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50470 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALEONE OSCAR N. IL 30/12/1969
avverso la sentenza n. 404/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

i

Galeone Oscar ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Taranto, in data 25-6-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 337 cp.
Il ricorrente deduce insussistenza dell’elemento oggettivo del reato di resistenza
poiché l’imputato aveva solo chiesto di poter passare dall’abitazione della madre per
prendere dei documenti ; insussistenza dell’elemento psicologico del predetto delitto
e ravvisabilità della scriminante di cui all’art 393 bis cp.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato che dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che il
Galeone spintonò e minacciò gli operanti , ostacolando così le operazioni di
identificazione regolarmente svolte dai pubblici ufficiali , che non hanno posto in
essere alcun atto arbitrario. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è
quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i
giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo
pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina
completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede.
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese a favore della parte civile , occorre
osservare come Sez. Un. 28-1-2004 n. 5466 , Gallo , rv 226716 , abbia stabilito che ,
nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione , in camera di
consiglio , a norma degli artt 610 e 611 cpp , allorchè il ricorso dell’imputato venga
dichiarato , per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta, a carico di quest’ultimo,
la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purchè
la domanda di restituzione o di risarcimento del danno sia stata accolta in sede di
merito e , nel giudizio di legittimità , la stessa parte civile abbia effettivamente
esplicato , nei modi e nei limiti consentiti , un’attività diretta a contrastare la pretesa
dell’imputato , per la tutela dei propri interessi. Ciò che , nel caso di specie , non è
dato riscontrare poiché la parte civile si è limitata a presentare la “nota spese ed
onorari” e le conclusioni, formulate mediante una semplice richiesta di rigetto del
ricorso dell’imputato, con le conseguenti statuizioni a proprio favore , senza alcuna
argomentazione a sostegno del petitum . Non può pertanto ritenersi che la parte civile
abbia apportato alla dialettica processuale un effettivo contributo , esplicando una
concreta attività processuale a supporto delle proprie posizioni e in antitesi a quelle
dell’imputato. Non può pertanto procedersi alla liquidazione delle spese processuali a
suo favore.

OSSERVA

t

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
• conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
• somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13 .

PQM

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