Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50469 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50469 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUFFRE’ STEFANO N. IL 01/12/1969
avverso la sentenza n. 1116/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

Giuffrè Stefano ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Ancona, in data 10-2-12 , che , in parziale riforma della sentenza
assolutoria di primo grado , appellata dalla parte civile , ha condannato il Giuffrè
al risarcimento del danno derivante dal reato di cui all’art 368 cp .
Il ricorrente deduce violazione degli artt 368 cp e 530 -533 cpp e vizio di
motivazione in merito alla responsabilità penale, sotto il profilo della mancanza di
consapevolezza dell’inveridicità della dichiarazione di smarrimento dell’assegno.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come il Giuffrè fosse ben conscio che l’assegno era stato
originariamente rilasciato in favore di Vatiero Salvatore per lavori edili. Falsamente
dunque il denunciante ha riferito che il titolo compilato in favore del Vatiero non era
stato a questi consegnato mentre circa un mese prima il titolo era stato girato da
Vatiero a Gagliardini Ersilia.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13 .

OSSERVA

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