Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50468 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50468 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO BRUNO N. IL 11/04/1970
avverso la sentenza n. 1906/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

Greco Bruno ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello
di Lecce, in data 14-12-12 , che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp , commesso in
Brindisi il 18-1 1-06 .
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità, non avendo
l’imputato sentito il campanello ,suonato dagli Operanti.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come i Carabinieri abbiano effettuato ripetuti tentativi,
suonando il campanello per oltre un quarto d’ora, senza esito. Né risulta che
l’imputato avesse assunto sonniferi o psicofarmaci o fosse in stato di alterazione
psicofisica dovuta all’assunzione di alcool o di droga.Dalle cadenze motivazionali
della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso
una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13 .

OSSERVA

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