Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50467 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50467 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA BIAGIO N. IL 17/11/1962
avverso la sentenza n. 878/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

De Luca Biagio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Lecce, in data 26-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 337 cp
, commesso in Maglie il 22-9-08.
Il ricorrente deduce violazione dell’art 337 e vizio di motivazione, con riferimento
alla chiesta derubricazione nel reato di minaccia.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come la frase proferita dall’imputato fosse
inequivocabilmente di contenuto intimidatorio , avendo il teste riferito che l’imputato
minacciò di uccidere gli operanti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza
d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13.

OSSERVA

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