Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50466 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50466 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA EMANUELE N. IL 26/11/1984
avverso la sentenza n. 2927/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
OSSERVA
Battaglia Emanuele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Catania in data 25-6-12, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp
, commesso in Siracusa il 28-5-2006.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
calcolo della pena poiché nella parte motiva della sentenza si fa riferimento alla
irrogazione di una pena di mesi 4 e giorni 20 mentre in dispositivo la misura finale
della pena viene indicata in mesi 7.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale evidenziato come non
sussistano, né nel comportamento del Battaglia né nella sua personalità , elementi
che possano giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
La seconda censura è manifestamente infondata. Nella sentenza di primo grado si fa
infatti riferimento alla pena di mesi 6, tanto in dispositivo che in motivazione. La
sentenza d’appello si limita a confermare quella di primo grado.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al
Così deciso in Roma il 24-10-13.