Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50465 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50465 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPISI BIANCA MARINA N. IL 08/01/1944
NERI GUIDO N. IL 11/07/1944
avverso la sentenza n. 2482/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
OSSERVA
Campisi Bianca Marina e Neri Guido ricorrono per cassazione avverso la sentenza
emessa dalla Corte d’appello di Catania , in data 28-5-12 , che ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati condannati per il
reato di cui all’art 314 cp.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisunn. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale evidenziato come non
sia emerso dagli atti alcun profilo positivo che potesse giustificare la concessione
delle predette attenuanti.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille ( Lí5u,
Così deciso in Roma il 24-10-13.