Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50464 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50464 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARRELLI ANTONIO N. IL 23/06/1976
avverso la sentenza n. 1012/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

Marrelli Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Taranto, in data 8-10-12, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 372 cp
, commesso in Taranto il 25-1-2006.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata assumendo che
le dichiarazioni originariamente da lui rese alla polizia penitenziaria ,e poi ritrattate in
dibattimento, erano state determinate dall’assunzione di psicofarmaci e metadone ;
che la sua testimonianza era ininfluente nei confronti dell’imputato Attardo ,che era
deceduto , mentre , relativamente alla posizione processuale dell’altro imputato , che
era suo cugino, egli avrebbe dovuto beneficiare della causa di non punibilità di cui
all’art 384 cp. Erroneamente infine non sono state concesse le attenuanti generiche.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come l’originaria versione sia dettagliata e coerente e riveli
piena lucidità mentale nel Marrelli. Nessun rilievo scriminante può assumere la
circostanza che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il non doversi procedere per
morte dell’imputato e non emettere sentenza di assoluzione nel merito. Neppure
ricorre la causa di non pnibilità di cui all’art 384 cp , non potendosi ravvisare la
necessità di salvare se stesso da un grave pericolo per la propria incolumità
nell’esigenza contingente del Marrelli di ottenere l’assegnazione ad altra sezione
carceraria.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione
del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale
fatto riferimento ai numerosi precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende

OSSERVA

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13.

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