Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50464 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50464 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUERRA GUGLIELMO, nato a Numana il 14.1.1952

avverso l’ ordinanza dei 16.7.2015 del Tribunale del riesame di Rimini

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale dott.
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Stefano Caroli, che ha concluso riportandosi ai
motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 16.7.2015, rigettava l’appello
proposto nell’interesse dai Guerra Guglielmo, imputato per i delitti di
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e per esercizio di casa di
prostituzione, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del
sequestro preventivo e di dissequestro e restituzione dell’immobile sito in Riccione

Data Udienza: 18/11/2015

al viale Monti n.33, emesso dal Tribunale di Rimini in composizione collegiale in
data 8-9/6.2015.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Guerra
Guglielmo, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen:
a. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale-violazione dell’art.
321 comma 1 cod. proc. pen. per insussistenza delle esigenze cautelari e difetto

Il ricorrente deduce che non sussistono le esigenze cautelari quali condizioni
di applicabilità dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, la
documentazione prodotta in sede di appello, comprova come il bene non possa più
essere utilizzato per la commissione di altri reati, trattandosi di appartamento
privo di accorgimenti ad hoc e collocato in zona densamente popolata.
Deduce, inoltre, che l’avvenuta locazione a terzi del bene da parte
dell’amministratore giudiziario, con contratto solo formalmente di natura
transitoria, costituisce circostanza che preclude la possibilità che l’immobile possa
ritornare nella disponibilità del proprietario.
Contesta, poi, anche la sussistenza del fumus boni iuris, deducendo che,
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, affittare immobili a prostitute
nella consapevolezza che le stesse ivi si prostituiranno non è reato.
b. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione
dell’art. 275 cod. proc. pen-Violazione del criterio di scelta della misura.
Il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame ha violato il principio di
proporzionalità e gradualità dettati dall’art. 275 cod. proc. pen. con l’illegittima
compromissione del diritto il suo diritto di proprietà, ritenendo ancora attuali le
esigenze cautelari e potendosi, comunque, conseguire il medesimo risultato con
una misura cautelare meno invasiva.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso con annullamento
dell’ordinanza impugnata e conseguenziale restituzione dell’immobile al legittimo
proprietario.
Il ricorrente ha depositato, poi, memoria difensiva ai sensi degli artt. 121 e
127 comma 2 cod. proc. pen, nella quale ha argomentato in merito ai motivi
proposti e concluso come da ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato

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di motivazione sul punto- insussistenza del giudicato cautelare.

2.Va preliminarmente ricordato che questa Corte non ha alcun accesso agli
atti del procedimento, cosicché, anche ai fini della ricostruzione della vicenda
processuale, deve necessariamente basarsi sui soli contenuti del ricorso e del
provvedimento impugnato.
Ciò comporta che, nel caso di specie, non è possibile prendere cognizione della
imputazione posta a sostegno della misura cautelare, potendosi, tuttavia, ricavare
dal provvedimento impugnato che Guerra Guglielmo è imputato per i reati di
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e per esercizio di casa di

Va, poi, rilevato che, l’ordinanza applicativa del sequestro preventivo, come è
dato leggere nel provvedimento impugnato, ha superato il vaglio del Tribunale del
riesame e della Corte di Cassazione.
Va, quindi, ricordato che in tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione
derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le
questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e
non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è
preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della
situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata
laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente
definito (Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014, dep.13/01/2015, Rv.261724).
Le ordinanze in materia cautelare, infatti, quando siano esaurite le
impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale”
riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la
conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non
può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in
esame (Cass. Sez. Un. 10-4-2007 n. 14535,

Sez,6,

Sentenza n.7375

dep.24/02/2010, Rv.246026, Sez.6, Sentenza n. 23295 del 17/03/2015,
dep.29/05/2015, Rv.263627).
3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato.
Nella specie, il ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione dell’art. 321,
comma 1, cod. proc. pen. per l’attuale insussistenza delle esigenze cautelari ed il
connesso difetto di motivazione sul punto.
Prospetta quale elemento nuovo, idoneo a sovvertire il precedente quadro
valutativo, che il bene non possa più essere utilizzato per la commissione di altri
reati in quanto è stato concesso in locazione a terzi da parte dell’amministratore
giudiziario con un contratto di locazione formalmente di natura transitoria ma da
ritenersi soggetto alla durata ordinaria di cui alla legge n. 392/78, per la nullità
della clausola di durata temporanea.

3

prostituzione.

Va ricordato che l’art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in
materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per la sola
violazione di legge.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più
volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli “errores in
iudicando” o “in procedendo” (art. 606, lett. b e c, c.p.p.), sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno
del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,

l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008,
Ivanov, rv. 239695; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093). E
che ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur
consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento
impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei
requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico
seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, (così sez. 6, n. 6589 del
10.1.2013, Gabriele, rv. 254893).
Nella specie, il Tribunale del Riesame di Rimini nell’ordinanza impugnata ha
motivato diffusamente sull’irrilevanza dell’elemento nuovo dedotto ai fini della
valutazione della persistenza del periculum in mora.
In particolare, il Tribunale ha valutato come non rilevante la documentazione
prodotta (trattandosi di documentazione di parte contenente valutazioni di
carattere soggettivo, fondato su valori e calcoli discrezionali, diversi dai valori e
dai calcoli riportati nel contratto stipulato dall’amministratore giudiziario sulla base
dei criteri e dei parametri previsti dall’accordo territoriale del Comune di Riccione
del 13.4.2005 ).
Ha, poi, ritenuto che la mera stipula di contratto di locazione ad opera
dell’amministratore giudiziario, su autorizzazione del Giudice per le indagini
preliminari, non possa elidere il periculum in mora posto alla base dell’applicazione
della misura, essendo tale circostanza correlata proprio alla gestione giudiziaria
del bene; ha, quindi, rimarcato la natura transitoria del contratto di locazione
stipulato dall’amministratore giudiziario (stabilita in 18 mesi), giustificata proprio
dalla sottoposizione dell’immobile alla misura cautelare del sequestro preventivo
e l’inidoneità di tale rapporto contrattuale ad escludere l’attualità del periculum in
mora (trattandosi di scelta discrezionale della modalità dì godimento che può
essere modificata dai soggetto titolare del bene e non rilevando la scelta dei
conduttori di stabilire la loro residenza presso l’immobile, in quanto soggetti
estranei alla vicenda processuale) .

completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile

Tale motivazione, congrua ed esente da vizi logici, non può costituire oggetto
del sindacato di legittimità.
Il ricorrente contesta, poi, anche la sussistenza del fumus boni iuris.
Tale doglianza ulteriore è inammissibile.
In sede di impugnazione di misure cautelari reali, infatti, è preclusa, dopo la
citazione a giudizio, ogni valutazione concernente il fumus commissi delicti (Sez.6,
Sentenza n. 29884 del 15/05/2007, dep.23/07/2007, Rv.237215).
Nella specie, il procedimento penale per cui è ricorso si trova in fase

L’ordinanza impugnata, infatti ha deciso in merito all’atto di appello proposto
avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo e di
dissequestro e restituzione dell’immobile, emessa dal Tribunale di Rimini, quale
giudice che procede nel dibattimento.
Il principio di diritto suesposto, pertanto, ben si attaglia al caso in esame.
3. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i principi di proporzionalità,
adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari
personali, devono ritenersi applicabili anche alle misure cautelari reali (ex multis
Sez. 5^, n. 8152 del 21 gennaio 2010, Magnano e altro, Rv. 246103,
Sez.3,Ordinanza n.21931 del 16/05/2012, dep.07/06/2012,Rv.253143Sez.3,
Sentenza n. 21271, dep. 26/05/2014, Rv.261509).
Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve
motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato
ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello
disposto – qualora ciò sia possibile – in maniera tale da non compromettere la
funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate
dall’esigenza cautelare che si intende arginare.
In astratto la prospettazione della doglianza è, pertanto, ammissibile, ma in
concreto non trova riscontro nel contenuto della ordinanza impugnata.
Il provvedimento impugnato ha, infatti, tenuto conto dei suddetti principi ed
ha motivato congruamente ed in maniera logica, confermando l’attuale
adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, come valutata in sede di
applicazione della misura, e considerando irrilevante, per il mutamento del quadro
cautelare, il mero decorso del tempo dall’instaurazione del vincolo cautelare.
Tale motivazione congrua ed esente da vizi logici, sulla base del principio di
diritto già enunciato nel paragrafo che precede, non può costituire oggetto del
sindacato di legittimità.
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.
5

di batti mentale.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, 18.11.2015

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