Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50462 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50462 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOUTAWAKIL AZZEDINE N. IL 01/01/1977
avverso la sentenza n. 3766/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
OSSERVA
Moutawakil Azzedine ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Milano , in data 3-12-2012 , che ha confermato , in punto di
responsabilità, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’art 385 cp .
Il ricorrente deduce violazione dell’art 159 cpp ed ingiustificato diniego delle
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato
come non sia ravvisabile alcun nullità, stante la completezza delle ricerche espletate
e l’assenza di indicazioni circa i luoghi di effettiva reperibilità dell’imputato.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere un
corretto inquadramento fattuale e giuridico delle censure formulate, avendo i
giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo
pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina
completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali ,dalle
quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 24-10-13.
attenuanti generiche.