Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50461 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50461 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUALANDI LUCA N. IL 20/07/1988
avverso la sentenza n. 5631/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
OSSERVA
Gualandi Luca ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Milano, in data 19-10-12, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 337 cp .
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova.
l’imputato vi ha rinunciato.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro
cinquecento.
Così deciso in Roma il 24-10-13.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, con dichiarazione pervenuta l’11-6-13,