Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50461 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50461 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Giordano Francesco, nato a Roma il 07/12/1944
avverso la sentenza del 26/03/2015
del G.i.p. del Tribunale di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dar Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen.
Massimo Galli, che ha concluso, chiedendo l’annullamento
senza rinvio della impugnata sentenza limitatamente alla
condanna alle spese di custodia cautelate.

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il Giordano, a mezzo del difensore, denunciando la violazione ed
erronea applicazione dell’art.444 comma 1 cod.proc.pen.
Dagli artt. 188, 189 comma 1 n.2 e 3, 191, comma 1 n.4 e 5, nonché dall’art.692, comma 1,
cod.proc.pen. si ricava che te spese di mantenimento in carcere relative alla fase cautelare,
vadano ricomprese tra le spese processuali (il cui titolo di recupero è rappresentato da una
sentenza di condanna e non da una sentenza ex art.444).
Tali spese non possono, pertanto, essere poste a carico dell’imputato che abbia patteggiato
la pena.
Peraltro, nel caso di specie, il provvedimento con cui era stata disposta la custodia cautelare
era stato annullato dal Tribunale del riesame di Venezia in data 23/06/2014, con conseguente
scarcerazione del ricorrente.
E, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da un provvedimento illegittimo non
possono cedo farsi derivare oneri a carico di chi l’abbia ingiustamente subita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2.Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di aderire, le
spese di mantenimento in carcere, a prescindere dal fatto che la pena detentiva applicata sia
o meno superiore ad anni due, debbono comunque essere poste a carico dell’imputato, ai sensi
del combinato disposto degli artt.535, comma 3, e 692, comrna 1, cod.proc.pen.
(cfr.Cass.pen.sez.1 n.7127 del 21.7.1993; Cass.pen.sez.4 n.8077 del 18.12.2007; Cass. sez.3
n.19103 del 19.4.2012), trattandosi di costi sostenuti dall’amministrazione penitenziaria
(Cass.pen.sez.6 n.17650 del 14.4.2003).
Si è anche rilevato che la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere è
compatibile con l’applicazione della pena su richiesta dell’imputato, in quanto la sentenza di
patteggiamento è equiparata ad una sentenza di condanna, sicchè ogni deroga al regime di tali
sentenze deve risultare da una espressa disposizione (cfr.Cass.sez.6 n.21934 de111.4.2003).
Stante la diversa natura delle spese di mantenimento in carcere rispetto a quelle processuali,
la disposizione dell’art.445, comma 1, cod.proc.pen., che è di carattere eccezionale, non
consente, invero, interpretazioni estensive.
3. E’ principio consolidato, però, che da un provvedimento illegittimo non possa farsi
derivare un onere a carico di chi lo ha ingiustamente subito. Conseguentemente non possono
essere poste a carico dell’imputato le spese di mantenimento in carcere, qualora il
provvedimento, con cui sia stata disposta la custodia cautelare, venga annullato in via
definitiva dal Tribunale dei riesame (cfr. Cass. sez. 6 n.25808 del 27/05/2008; sez. 4, n.10342
del 15/10/1997). Tale principio si ricava dallo stesso art.692, comma 2, cod.proc.pen.,
secondo cui, se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese
relative alla maggior durata.
E, nel caso di specie, risulta dagli atti che il provvedimento, con cui era stata applicata la
custodia cautelare nei confronti di Giordano Francesco, venne annullato dal Tribunale di
Venezia in data 23/06/2014 per insussistenza delle esigenze cautelari.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla condanna alle spese di
mantenimento in carcere; tale condanna, senza necessità di rinvio, va eliminata in questa
sede.
P. Q. M.

2

1.Con sentenza del- 26/03/2015 iF G.i.p. del Tribunale di Venezia applicava a Giordano
Francesco la pena concordata ex art.444 cod.proc.pen. di anni 1 di reclusione per il reato di
cui agli artt.81 cpv., cod.pen., 8 comma 1 D.L.vo 74/2000; con condanna alle spese di
mantenimento in carcere per la fase cautelare.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento
delle spese di mantenimento in carcere, che elimina.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
Il Presidente

Il Consíg iere est.

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