Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50460 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50460 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINCENTI GIUSEPPE N. IL 16/06/1964
avverso la sentenza n. 101/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

Vincenti Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Lecce, in data 15-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 337 cp
, commesso in Torchiarolo il 28-12-2008.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alla penale responsabilità e al
diniego delle attenuanti generiche, atteso che l’imputato aveva agito non per opporsi
al compimento degli atti d’ufficio , da parte dei pubblici ufficiali , ma perché in
preda ad uno stato di agitazione, in quanto affetto da disturbo psicotico e tormentato
da problemi familiari.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come , in primo luogo, l’ agire dell’imputato si sia
concretato in un’azione violenta, sostanziatasi in spintoni , nei confronti dei pubblici
ufficiali ; in secondo luogo , come lo stesso appellante non avesse lamentato il
mancato riconoscimento di vizi di mente; infine, come di questi ultimi si fosse
comunque tenuto conto sotto il profilo della quantificazione della pena.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e una attenta valutazione di ogni profilo
della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le
deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in
nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta
illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13 .

OSSERVA

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