Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50460 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50460 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Somma Genoveffa, nata a Pimonte il 02/06/1952
avverso l’ordinanza del 09/12/2014
della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita Fa relazione svolta dal Consigliere Silvio Anrioresano;
letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

1

Data Udienza: 11/11/2015

1.Con ordinanza in data 09/12/2014 la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di Somma Genoveffa, con la quale si
chiedeva la revoca o la sospensione dell’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei
luoghi, emessa dal RG. presso la Corte di Appello di Napoli il 9/01/2014, in esecuzione della
sentenza della Carte di Appello di Napoli del 3/4/1998, irrevocabile il 29110/1998.
Rilevava la Corte territoriale che l’immobile realizzato abusivamente insisteva in zona
paesaggisticamente vincolata, e, comunque, non risultava ultimato nel termine prescritto, per
cui non poteva essere condonato.
Trattandosi poi di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, non si applicava la disposizione
di cui all’art.173 cod.pen. relativa alle sanzioni penali, né la prescrizione ex L.689/1981
riguardante le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva..
Infine la competenza a stabilire le modalità esecutive dell’ordine di demolizione spettava al
P.M. ai sensi dll’art.665 cod.proc.pen.
2. Ricorre per cassazione Somma Genoveffa, a mezzo del difensore, denunciando la
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di
declaratoria di estinzione ex art.173 cod.pen. dell’ordine di demolizione.
La Corte territoriale si è limitata ad affermare apoditticamente l’inapplicabilità della norma,
trattandosi di sanzione amministrativa, senza spiegare le ragioni per cui non possa essere
qualificata come pena accessoria.
Peraltro anche a voler qualificare come sanzione amministrativa l’ordine di demolizione
troverebbe applicazione l’art.28 L.689/1981 che prevede un termine quinquennale di
prescrizione.
Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in
ordine alla mancata sospensione dell’ingiunzione a demolire in pendenza della istanza di
condono ex art.39 L.724/94. Il condono, a norma della predetta legge, a differenza di quello
ex L.326/2003, è applicabile al territorio di Pimonlfe; né certamente può ritenersi non ultimata
entro il termine previsto un’opera perché allo stato grezzo.
Con il terzo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione della legge penale,
spettando l’esecuzione dell’ordine di demolizione esclusivamente alle competenti autorità
amministrative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. L’art.31, comma 9, DPR 380/01 stabilisce che per le opere abusive di cui al presente
articolo, Il giudice, con la sentenza di condanna per Il reato di cui all’art.44, ordina la
demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti eseguita.
L’ordine di demolizione costituisce, quindi, atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto,
dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate.
Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di
tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di
sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444
cod.proc.pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo
intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile
di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di
tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto nell’operare la scelta del
patteggiamento. (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.3123 del 28.9.1995; conf.Cass.sez.3 n.2896
del 13.10.1997; cass.sez.3 n.3107 del 25.10.1997).
2.1. La natura sostanzialmente amministrativa dell’ordine di demolizione implica che ad esso
non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del reato. Si è
così ritenuta la irrilevanza della estinzione dei reato conseguente al decorso del termine di cui
all’art.445 comma 2 c.p.p.” (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.2674/2000; sez.3 n.65/2000).

2

RITENUTO IN FATTO

3. Quanto all’istanza di condono ex art.39 L.724/1994, a differenza del condono ex
L.326/2003, non è preclusiva, di per sé, all’accoglimento dell’istanza l’esistenza di vincoli
paesaggistici, per cui sul punto va corretta la motivazione dell’ordinanza impugnata. La Corte
territoriale ha, però, accertato, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come tale
non sindacabile in questa sede di legittimità (e non avendo peraltro il ricorrente addotto
elementi concreti per confutare i presupposti di fatto), che l’opera non fosse condonabile
perché non ultimata entro il termine prescritto (pag.3 ord.). In ogni caso, non è stata
neppure prospettata la possibilità di un accoglimento dell’istanza di condono in tempi
ragionevoli, che possa giustificare la sospensione dell’ingiunzione a demolire.
4. L’ordine di demolizione, infine, non viene disposto dall’a.g. in supplenza dell’autorità
amministrativa. Anche il Giudice, invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza
di questa Corte, è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica ed a tale tutela
si riconnette l’attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori
specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell’interesse protetto dalla norma
penale violata e ciò anche quando l’autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia
essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l’abuso edilizio.
E competente, a norma dell’art.655 cod.proc.pen., a disporre l’esecuzione della sentenza
irrevocabile, anche in ordine all’ordine di demolizione, è il P.M.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
Il Consigli re est.

Il Presidente

Così come non trovano applicazione le norme di cui gli artt.172 e 173 cod.pen. in tema di
estinzione delle pene, non essendo l’ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso
del tempo (Cass. sez. 3 n.43006 del 10/11/2010, conf. Sez. 3 n.39705 del 30/04/2003; sez. 3
n.19742 del 14/04/2011).
E neppure la prescrizione prevista dalla L.689/81 che, come ha rilevato la Corte territoriale,
riguarda “sanzioni pecuniarie con finalità punitiva” (pag.2 ordinanza). In relazione all’ordine di
demolizione prevalgono, invece, le esigenze di ripristino dell’assetto urbanistico violato.

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