Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50459 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50459 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTABONI DIEGO N. IL 01/08/1950
avverso la sentenza n. 3759/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

OSSERVA
Bertaboni Diego ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Brescia , in data 15-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp
, commesso in Castro il 15-4-2008.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego
assolto dal reato oggetto del procedimento nell’ambito del quale egli venne posto
agli arresti domiciliari e dunque l’applicazione della misura cautelare si è rivelata
illegittima.
Quest’ultima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti
correttamente evidenziato che l’assoluzione dal reato per il quale il soggetto viene
assoggettato agli arresti domiciliari non incide in alcun modo sulla sussistenza del
delitto di cui all’art 385 cp. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è
dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un
corretto inquadramento giuridico degli stessi , avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita, in
fatto e in diritto, delle risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze
corrette sul piano giuridico.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze
attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea
a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto
riferimento ai numerosi precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM

delle attenuanti generiche nonché alla responsabilità, poiché l’imputato è stato

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13 .

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