Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50459 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50459 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Chinnici Giuseppe, nato a Palermo il 23/07/1952
avverso l’ordinanza del 13/03/2015
del Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal – Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso, chiedendo il rigetto del
ricorso.

1

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione Chinnici Giuseppe, a mezzo del difensore, denunciando l’erronea
applicazione della legge penale.
L’ordine di demolizione di immobili abusivi va qualificato come “pena” ad ogni effetto, per
cui, essendo decorso il termine di cinque anni dalla data in cui doveva essere eseguita la
sentenza, deve ritenersi estinto a norma dell’art.173 cod.pen.
Tale ordine, come la confisca, ha natura sostanzialmente sanzionatoria, per cui, anche alla
luce della giurisprudenza della Corte europea, come tale va disciplinato.
Pur a voler negarne la natura sostanzialmente penale, l’ordine di demolizione ricadrebbe
comunque nella disciplina prevista dagli artt.172 e 173 cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
111 ricorso è manifestamente infondato.
2.L’art.31, comma 9, DPR 380/01 stabilisce che per le opere abusive di cui al presente
articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art.44, ordina la
demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti eseguita.
L’ordine di demolizione costituisce, quindi, atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto,
dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate.
Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di
tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di
sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444
cod.proc.pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo
intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile
di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di
tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto nell’operare la scelta del
patteggiamento. (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.3123 del 28.9.1995; conf.Cass.sez.3 n.2896
del 13.10.1997; cass.sez.3 n.3107 del 25.10.1997).
2.1. La natura sostanzialmente amministrativa dell’ordine di demolizione implica che ad esso
non possano applicarsi, neppure in via analogica, le norme in tema di estinzione del reato. Si è
così ritenuta la irrilevanza della estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui
all’art.445 comma 2 c.p.p.” (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.2674/2000; sez.3 n.65/2000).
Così come non trovano applicazione le norme di cui gli artt.172 e 173 cod.pen. in tema di
estinzione delle pene, non essendo l’ordine di demolizione suscettibile di estinzione per decorso
del tempo (Cass. sez. 3 n.43006 del 10/11/2010, conf. Sez. 3 n.39705 del 30/04/2003; sez. 3
n.19742 del 14/04/2011).
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle
ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616
cod.proc.pen.
P. Q. M.

2

1.Con ordinanza in data 13/03/2015 il G.E. del Tribunale di Palermo rigettava l’istanza,
proposta nell’interesse di Chinnici Giuseppe, con la quale si chiedeva la sospensione dell’ordine
di demolizione, impartito con la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13/01/2009,
irrevocabile il 29/03/2009.
Rilevava il G.E. che l’ordine di demolizione di una costruzione abusiva, trattandosi di
sanzione amministrativa eccezionalmente demandata al Giudice penale, fosse eseguibile
anche nell’ipotesi di estinzione del reato.

*,
..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
Il Presidente

Il Consiglier est.

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