Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50458 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50458 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

Data Udienza: 11/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte di Appello di Venezia
avverso la sentenza del 15/01/2015
del G.i.p. del Tribunale di Treviso
nei confronti di:
Crosato Mirco, nato a Treviso il 18/08/1962
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen.
Gioacchino Izzo,che ha concluso, chiedendo raccoglimento
del ricorso.

1

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Venezia, denunciando
l’erronea applicazione della legge penale, avendo il G.i.p. omesso di applicare la confisca per
equivalente di una somma pari all’ammontare dell’imposta evasa, a norma del combinato
disposto degli artt.322 ter cod.pen. e art.1 comma 143 L.26/12/2007 n.244; tale confisca va
obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
111 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2.Anche in relazione alla sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod.proc.pen. va
disposta la confisca nei casi previsti dall’art.240 cod.pen. (art.445 comma 1) ovvero quando
essa sia prevista da una particolare disposizione di legge.
2.1. Il reato per il quale è stata applicata la pena nei confronti del Crosato è quello di cui
all’art.5 D.L.vo 74/2000; sicchè la confisca per equivalente va disposta ai sensi dell’art..322
ter cod.pen., richiamato espressamente dall’arti. comma 143 L.244/2007 con riferimento ai
reati di cui al D.L.vo 74/2000.
L’art.322 ter cod.pen., introdotto con la L.29.9.2000 n.300, prevede, invero, che in caso di
condanna o di applicazione pena ex art.444 cod.proc.pen. per uno dei delitti previsti dagli artt.
da 314 a 320 c.p. il giudice determini le somme di denaro o individui i beni assoggettati a
confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato e, nel caso non sia possibile, ordini
la confisca del valore corrispondente al profitto o al prezzo di tali reati.
2.2. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla mancata applicazione
della confisca per equivalente, che può essere disposta in questa sede, senza necessità di
rinvio, stante la sua obbligatorietà, fino all’ammontare della somma di euro 143.549,48
(corrispondente, secondo l’imputazione, all’imposta evasa).
Tale “omissione” non travolge, invero, l’intera sentenza, in quanto la misura ablativa si
configura come autonoma e deve essere obbligatoriamente disposta anche indipendentemente
dall’accordo, che vincola il giudice soltanto in relazione ad elementi nella disponibilità delle
parti (cfr. Cass.pen. sez. 2 n.19945 del 19/04/2012).
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nella parte i cui non è stata disposta la confisca
per equivalente dei beni, di cui il Crosato ha la disponibilità, fino all’ammontare di euro
143.549,48, confisca che dispone.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
Il Consigliere est.

Il Presidente

1.Con sentenza del 15/01/2015 il G.i.p. del Tribunale di Treviso applicava a Crosato Mirco la
pena concordata ex art.444 cod.proc.pen. di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui
all’art.5 D.L.vo 74/2000 (perchè, nella qualità di amministratore della “Crosato Mirko & C.
s.a.s”, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, pur essendovi obbligato,
non presentava la dichiarazione modello Unico per l’anno di imposta 2008, con imposta sui
redditi evasa di euro 143.549,48); pena sospesa.

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