Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50457 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50457 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUASTALEGNAME LEONARDO N. IL 18/10/1969
avverso la sentenza n. 1660/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

Guastalegname Leonardo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Brescia, in data 16-10-12 , che ha confermato la pronuncia di
primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385
cp , commesso in Brescia il 23-3-12.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza
impugnata poiché egli , che era peraltro affetto da un deficit psichico, si era
allontanato dall’abitazione per recarsi in farmacia, in quanto colpito da un forte
ascesso dentario
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come la possibilità di acquistare il farmaco era assicurata
dalla presenza della moglie e come il ritardo mentale di grado lieve sia del tutto
irrilevante nella dinamica dei fatti , data la semplicità della comprensione
dell’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione senza autorizzazione. Dalle cadenze
motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei
fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte
le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime
cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali,
in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta
illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese proOsuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13 .

OSSERVA

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