Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50457 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50457 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari,
sezione distaccata di Sassari, nel procedimento nei confronti di
Fruianu Giovannangelo, nato a Sassari il 18/12/1953

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sassari

in data

19/12/2103;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/12/2013, il Tribunale di Sassari applicava a
Giovannangelo Fruianu – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di due
mesi e venti giorni di reclusione, convertita in 3.040 euro di multa, in ordine al
delitto di cui all’art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; allo stesso, nella

Data Udienza: 11/11/2015

qualità del legale rappresentante della “Sinergie s.r.l.”, era contestato l’omesso
versamento dell’i.v.a. – anno di imposta 2007 – per l’importo di 59.584,35 euro.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, deducendo con unico motivo – la violazione di legge. Al riguardo, rileva che la Corte
costituzionale, con la sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014,
n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti

sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per
importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, a 103.291,38 euro; ne
deriverebbe che il fatto contestato al Fruianu non costituirebbe più reato.
3. Con requisitoria scritta del 28/5/2015, il Procuratore generale presso
questa Corte ha condiviso il motivo di ricorso, chiedendo pertanto l’annullamento
senza rinvio della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Come affermato nel ricorso, la Corte costituzionale, con la sentenza 7-8
aprile 2014, n. 80 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17 – Prima serie speciale), ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, nella
parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011,
punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base
alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo
di imposta, a 103.291,38 euro.
Orbene, poiché la contestazione mossa al Fruianu riguarda l’omissione del
versamento i.v.a. – anno di imposta 2007 – per un importo inferiore a quello
sopra indicato (59.584,35 euro), la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio per insussistenza del fatto. Formula, peraltro, da preferirsi a quella
“perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Ed invero, quest’ultima
va adottata là dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in
ragione o di un’assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione
della norma o di un’intervenuta dichiarazione d’incostituzionalità (integrale e non
parziale, come nel caso di specie), permanendo in tutti tali casi la possibile
rilevanza del fatto in sede civile; la formula “il fatto non sussiste”, che esclude
ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece
adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato, come nel caso in
esame (v., sul punto: Sez. 3, n. 13810 del 12/02/2008, Diop, Rv. 239949).

2

commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, 111 novembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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