Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50456 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50456 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Murari Michele, nato a Brescia il 03/05/1994
avverso l’ordinanza del 20/12/2014
del G.ì.p. del Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen.
Vito D’Ambrosio, che ha concluso, chiedendo l’annullamento
con rinvio dell’impugnata ordinanza.

1

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

2.Propone ricorso per cassazione il Murari, a mezzo dei difensori, per violazione del diritto
di difesa, essendo la convalida intervenuta prima che l’interessato avesse un termine congruo
(individuato dalla giurisprudenza in 48 ore) per il deposito di scritti o memorie difensive.
Denuncia, inoltre, la mancanza di motivazione in ordine alla necessità di imporre anche
l’obbligo di presentazione ed alle ragioni di necessità ed urgenza ed infine alla congruità della
sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. La Corte Costituzionale, con sentenza n.512 del 2002, ha affermato che la misura di
prevenzione di cui al secondo comma dell’art.6 L.13/12/1989 n.401 e succ.modif., rientra tra
le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste
dall’art.13 Cost. Può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell’A.G. e nei soli casi e
modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, è però consentito all’autorità di pubblica sicurezza di adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità
giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto (comma 3). Con un’ interpretazione costituzionalmente orientata,
la sentenza della Corte Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui al secondo
comma dell’art.6 cit. al testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento
restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria all’autorità di
P.S.) è riconducibile alla previsione del terzo comma dell’art.13 Cost, ribadendo quanto già
sostenuto in precedenza (cfr.sent.n.144 del 1997) e cioè la necessità che il destinatario del
provvedimento impositivo della misura abbia “una piena e previa conoscenza dei diritti di
difesa di cui può fruire in tale giudizio”.
2.1.Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.44273/2004), dopo aver richiamato il
contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato che il
controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire: a) la
pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio
sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la
quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice,
c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere.
Quanto al diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter
interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la
documentazione che giustifica l’adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore
(“Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla
mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire- già sensibilmente ridotta per un
contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti- sarebbe
sostanzialmente elusa).
2.2.Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario, invero, che
venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine per poter esaminare
gli atti e presentare memorie o deduzioni.
E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per
richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche
l’interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica ) che gli consenta di
esercitare il suo diritto di difesa.

2

1.11 Questore di Firenze, con provvedimento del 12/12/2014, notificato il 18/12/2014 ore
11,20, imponeva a Murari Michele le prescrizioni di cui all’art.6 L.401/1989. Il P.M., nel
termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento.
Il GIP del Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 20/12/2014 ore 9,15, depositata in pari
data alle ore 10,00, convalidava il provvedimento del Questore.

’s

2.3. Tanto premesso, risulta dagli atti che il decreto del Questore venne notificato al Murari il
18/12/2014 alle ore 11,20 (come si dà atto anche nel provvedimento impugnato), mentre
l’ordinanza di convalida del G.i.p. è del 20/12/2014 ore 9,15 (depositata in pari data alle ore
10,00) e, perciò, essa risulta emessa prima del termine di 48 ore. Il ricorrente quindi, non
avendo avuto a disposizione tale termine, non è stato messo in condizione di esercitare
pienamente il suo diritto dì difesa con la presentazione di memorie o deduzioni.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni altra deduzione e censura.
3. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l’ordinanza impugnata deve essere annullata
senza rinvio (cfr.Cass.pen. sez.3 n.16405 del 10.3.2010; conf.Cass.pen.sez.3 n.18530 del
10.3.2010; Cass.pen.sez.3 n.21344 del 15.4.2010), con conseguente declaratoria di
cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di
presentazione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento
del Questore di Firenze del 12/12/2014, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Questore di Firenze.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
Il Consigli -r- est.

Il Presidente

Aderendo a questa lettura costituzionalmente orientata dell’art.6 L.401/89, questa Corte non
può che confermare la necessità di una garanzia minima per l’esercizio del diritto di difesa: “le
memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento
del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell’adottare
l’ordinanza (motivata) di convalida, dal gip il quale non può provvedere prima della scadenza
di tale termine; ed ove il GIP, investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo la sua
decisione prima che scada tale termine di 48 ore, l’ordinanza di convalida è affetta da vizio di
violazione di legge” (cfr.Cass.sez.3 sent.n.1239 dell’11.12.2007).

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