Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50455 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50455 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POGGI FRANCESCO N. IL 21/08/1978
avverso la sentenza n. 7163/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 24/10/2013
R. G. 8413 / 2013
Con atto personale l’imputato Francesco Poggi ricorre contro l’indicata sentenza
della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna alla pena di dieci mesi di
reclusione inflittagli, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza del locale Tribunale
per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, sentenza impugnata
limitatamente al trattamento sanzionatorio (il Poggi avendo ammesso l’addebito). Con il
ricorso si deduce violazione di legge e illogicità di motivazione con specifico riguardo
alla sommarietà e lacunosità del giudizio espresso dai giudici di appello nel confermare
l’entità della pena inflitta al prevenuto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per palese indeducibilità e genericità delle
delineate ragioni di doglianza.
Le stesse investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quale quello del
trattamento sanzionatorio, che è riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito, sottraendosi a scrutinio di legittimità quando tale apprezzamento si riveli
espresso con motivazione sufficiente e logica. E questo è il caso dell’impugnata sentenza
di appello che ha diffusamente argomentato le ragioni reputate ostative alla concessione
di eventuali attenuanti e comunque ad una riduzione della misura della pena inflitta al
ricorrente, che -per altro- non ha addotto alcun concreto positivo elemento atto a
giustificare l’invocata mitigazione della pena, se non introducendo dati ed evenienze
affatto estranee alla tematica del trattamento sanzionatorio.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 24 ottobre 2013
Motivi della decisione