Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50455 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 50455 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRESTA ALESSANDRO N. IL 02/12/1982
avverso l’ordinanza n. 2315/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
04/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere rtz .ELISABETTA
—fefte/sentite le conclusioni del PG Dott.
et«..er-d-cio

Ut i difensor Avv.;

\Q–132-0

SAki21
uMko ce2

-COI;

7’ve-x9A72-,0

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 agosto 2015, il Tribunale di Roma sezione Riesame ha
confermato l’ordinanza del 7 luglio 2015, con cui il GIP presso il Tribunale di
Roma ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei
confronti di Presta Alessandro, indiziato, unitamente ad altri, del reato di cui
all’art. 73 e 80 del D.P.R. n. 309 del 1990. Rilevava il Tribunale che la
consistenza indiziaria era idonea a giustificare l’adozione della misura cautelare
custodiale, rinviando alla motivazione posta a base dell’ordinanza cautelare, ma

riferimento a ciascun capo di imputazione. In particolare, quanto al capo A),
basandosi sui dati delle intercettazioni ambientali nell’auto in uso al coindagato
Guarnera Sandro, era emerso che questi aveva procurato al nipote Alessandro
Presta una partita di 10 kg di cocaina, rivolgendosi allo Zogu e al Demce, i quali
avevano agito da mediatori, tanto emergeva dal contenuto di una conversazione
tra il Guarnera, lo Zogu ed il Demce, in cui si discuteva del prezzo della droga e
della quantità fissata in 10 kg per il corrispettivo di 420.000,00 euro inoltre lo
Zogu ed il Demce procuravano al Guarnera una quantità di droga per farla
testare; in particolare il Guarnera aveva avvisato telefonicamente il nipote Presta
dicendogli che lo avrebbe raggiunto ad Acilia, e aveva nel contempo confidato
allo Zogu che avrebbe chiesto un compenso in denaro al nipote per la
mediazione compiuta. Del pari le emergenze del coinvolgimento del Presta
emergevano dalla conversazione tra lo stesso e lo zio, nella quale gli stessi,
preoccupati dalla possibilità di essere controllati dalle forze dell’ordine e del
possibile rinvenimento del denaro, portato come corrispettivo per l’acquisto dello
stupefacente, e nascosto nel bracciolo dell’auto, si accordavano sulla
giustificazione da offrire eventualmente ai carabinieri. In sostanza, le
intercettazioni avevano documentato in tempo reale le fasi della trattativa e dello
scambio di droga. Inoltre il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari a
carico del Presta, legate al pericolo di recidiva, avuto riguardo alle modalità e
circostanze del fatto.
2. Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio
difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in
relazione all’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990. A parere del difensore, i giudici
del riesame hanno ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico
del Presta, travisando le risultanze processuali ed omettendo di valutare nella
loro completezza tutti gli elementi di indagine. In particolare, non si sarebbe
tenuto dei motivi di impugnazione, con i quali era stata sottolineata la mancanza
di indizi, che provassero la presenza del Presta sul luogo della cessione della
sostanza stupefacente. Il tenore dei dialoghi contenuti in una conversazione

2

soffermandosi comunque sulle emergenze investigative e i dati raccolti in

intercettata al Guarnera, zio del ricorrente, evidenzierebbe come il Presta non
fosse presente all’operazione di cessione della sostanza stupefacente avvenuta
nei pressi di un vivaio, perché dal dialogo sarebbe emerso che altri soggetti
erano stati fermati e trovati in possesso di droga;
2) Violazione di legge e la insufficiente motivazione con riferimento alla ritenuta
sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del D.P.R. n. 309 del
1990. I giudici del riesame avrebbero ritenuto la sussistenza dell’aggravante
basando il proprio convincimento su illazioni e congetture, nonché su un’errata

attentamente i dialoghi intercorsi tra il Guarnera e lo Zogu si comprenderebbe
che il riferimento alla sostanza ed al prezzo varrebbe per un precedente
trattativa tra altri soggetti. Poiché si tratta di un episodio di “droga parlata”, le
conclusioni cui è pervenuto il riesame sarebbero in contrasto con le risultanze
processuali, non essendovi elementi per desumere che la sostanza fosse pari a
10 kg di cocaina, e quindi non sussisterebbero i presupposti per la contestazione
dell’aggravante di cui all’art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come è noto, l’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema
di misure cautelari non riguarda la ricostruzione dei fatti, né le valutazioni,
tipiche del giudice di merito, sull’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o
concludenza dei dati probatori, né la riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive delle persone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze
cautelari e delle misure ritenute adeguate: tutti questi accertamenti rientrano nel
compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione
della misura cautelare e del tribunale del riesame. Il giudice di legittimità deve
invece verificare che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da
illogicità evidenti: il controllo investe, in sintesi, la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso,
Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del
24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).
2. Ciò posto, il Collegio rileva che il ricorso presentato mira a contestare la
valutazione e la consistenza delle prove e la tenuta della motivazione in ordine
agli elementi raccolti e posti a base della misura cautelare a fronte, invece, di
una perfetta tenuta argonnentativa della stessa quanto alla valutazione dei gravi
indizi di colpevolezza.

Nel caso di specie, infatti, l’ordinanza impugnata ha

giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi al ruolo rivestito

3

valutazione dell’intercettazione ambientale del 9 aprile 2013. Infatti, leggendo

dall’indagato, con motivazione dotata di logica coerenza che come tale, per le
ragioni dette, si sottrae a censure in sede di giudizio di legittimità.
3. In particolare, i giudici del riesame hanno ritenuto sussistenti i gravi di indizi
di colpevolezza alla luce del chiaro tenore delle conversazioni intercettate, delle
quali sono state riportati ampi stralci. Come evidenziato nell’ordinanza
impugnata, le conversazioni captate hanno consentito di documentare tutti i
passaggi dell’azione criminosa con tale chiarezza da affermare che era
intervenuto un accordo finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente e

destinati al Presta. In particolare, l’ordinanza impugnata ha dato conto del fatto
che, dopo aver ricevuto il campione di droga dallo zio, il Presta lo chiamava per
accettare la proposta di acquisto ad euro 42.000,00 al chilo ed il giorno
successivo, con l’ausilio di una staffetta, si recava nei pressi di un vivaio
all’incontro con il fornitore con il denaro al seguito.
4. Parimenti, è priva di fondamento la censura finalizzata a sostenere la
mancanza di presupposti per la contestazione della circostanza aggravante di cui
all’art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990. Infatti, i giudici del riesame hanno ritenuto
sussistente detta aggravante tenendo conto dell’inequivoco significato delle
conversazioni intercettate. Tale valutazione, come detto, attiene a questioni di
fatto che non possono essere sottoposte al vaglio del giudice di legittimità
quando, come nel caso di specie, risultino congruamente e logicamente motivati.
Del resto, il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità di stupefacenti
illecitamente detenuti, è stato compiuto tenuto conto delle inequivoche
espressioni utilizzate dagli interlocutori coinvolti nella vicenda: i giudici hanno
evidenziato il dato ponderale dello stupefacente (10 kg), il tipo di sostanza
(cocaina) ed anche il grado di purezza (molto elevato) (cfr. Sez. 3, n. 23915 del
11/5/2010, Robertone e altro, Rv. 247801).
5. Nondimeno, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla
valutazione delle esigenze cautelari. Anche se il tempo trascorso dalla
commissione del reato (2012) non esclude automaticamente l’attualità e la
concretezza delle condizioni di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) (cfr. Sez.
4, Sentenza n. 6717 del 26/06/2007, Rocchetti, Rv. 239019), tuttavia è indubbio
che in presenza di una distanza temporale dai fatti che sia oggettivamente
apprezzabile, l’obbligo di motivazione debba essere adempiuto in termini
particolarmente rigorosi nell’indicare le ragioni sia dell’attualità del tipo di
esigenza cautelare ritenuta sussistente che della scelta della misura cautelare,
perché tale distanza temporale per sé costituisce un elemento di fatto
tendenzialmente dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza cautelare,

6

r

successivamente lo scambio tra denaro e la fornitura di 10 kg di cocaina

ancorché non per sé incompatibile (cfr. Sez. 4, n.24478 del 12/3/2015, Palermo,
Rv.263722). Nel caso di specie, a fronte di un periodo temporale di circa tre anni
dai fatti oggetto di investigazione all’adozione della misura, il Tribunale ha
ricordato il precedente specifico relativo al 2007, ed il fatto che il Presta avesse
fatto dell’attività di spaccio un vero e proprio lavoro, potendosi ritenerlo inserito
stabilmente nel settore del traffico di droga. Tuttavia, dette argomentazioni non
configurano una specifica ed esaustiva motivazione sulle ragioni per cui
permanga l’attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di

gravi, non risultando specificamente indicati in motivazione i legami con altri
soggetti operanti nel narcotraffico.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l’ordinanza impugnata deve essere
annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Roma,
sezione per il riesame, mentre il ricorso deve essere rigettato per le restanti
censure proposte per i motivi già esposti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al
Tribunale di Roma, sezione per il riesame; rigetta il ricorso nel resto. La Corte
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 Disp. Att. c.p.p.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015

Il c

ji•ere estensore

Il Presidente

quelli per cui si procede, anche nell’intensità tale da non consentire misure meno

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA