Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50454 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50454 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
USSI ANDREA N. IL 04/08/1976
avverso la sentenza n. 1520/2012 TRIBUNALE di NOVARA, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R.G. 8151 / 2013

Con atto d’impugnazione del proprio difensore l’imputato Andrea Ussi ricorre
per la cassazione dell’indicata sentenza del Tribunale di Novara, con la quale -su sua
richiesta, cui ha consentito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le
attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, la pena di sei mesi di
reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari di cui
all’art. 385 co. 3 c.p. (essendosi arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione, come
ammesso dallo stesso prevenuto).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione in punto di riconosciuta
responsabilità dell’imputato, poiché il giudice avrebbe omesso di verificare la sussistenza
di cause di proscioglimento applicabili in favore del prevenuto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle
addotte censure. L’atto di impugnazione, in vero, non specifica in alcun modo le
evenienze per cui, in presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo
stesso ricorrente (che, per altro, ha reso confessione dell’addebito), tale da presupporre
rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato,
il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta e giungere ad una
sentenza liberatoria basata sull’evidente inesistenza del reato o sull’evidente non
colpevolezza dell’imputato, che ha valutato entrambe escluse dalle risultanze processuali
richiamate in sentenza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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