Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50454 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50454 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALTEA CORRADO N. IL 13/08/1950
avverso l’ordinanza n. 127/2015 TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI, del
11/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA RI SI;
enf te le con lusioni del P9 Dott. -7r -1,0tiuee

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Udit difensor Avv.;
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Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’H agosto 2015, il Tribunale di Cagliari, sezione feriale, in
sede di appello ex art. 310 c.p.p., ha confermato il rigetto della richiesta di
revoca e/o sostituzione della misura coercitiva, emessa dal Tribunale di Cagliari,
Seconda Sezione, con provvedimento del 18 luglio 2015, richiesta avanzata da
Altea Corrado, sottoposto a misura cautelare in carcere con ordinanza G.I.P. del
17 maggio 2013 ed imputato dei delitti di cui agli artt. 73 e 80 e 74 D.P.R. n.
309 del 1990, commessi rispettivamente in epoca prossima al 23 maggio 2009 e

associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché
all’acquisto a fine di cessione di 10 kg di eroina.
2.

Il Tribunale ha osservato che, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi,

costituisce vincolo il giudicato cautelare per effetto di due pronunce della Corte di
cassazione e quanto alle esigenze cautelari, che mancano elementi nuovi in
grado di rendere superabile la presunzione relativa in ordine alla sussistenza
delle esigenze cautelari, come del resto già osservato dal Tribunale (Seconda
Sezione) che sta procedendo al dibattimento, nella sua ordinanza di rigetto,
dovendosi ritenere sussistente sia il pericolo di fuga, per i comportamenti tenuti
in carcere dall’Altea e sia quello di recidiva, per la sussistenza dei legami con
narco-trafficanti internazionali.
3. Avverso l’ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per
cassazione, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge ex art. 606, lett. b) c.p.p. e mancanza di motivazione,
nonché illogicità della stessa, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza e violazione delle norme di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 del
1990 e all’art. 273 c.p.p., in quanto nell’ordinanza impugnata è stato affermato
il giudicato cautelare in materia di sussistenza della gravità indiziaria in
conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione n. 2880 del 2015, senza
dare alcun conto alle prove acquisite in dibattimento nel corso delle 12 udienze,
che assumono il carattere di novità e decisività, soprattutto perché attengono
all’esame dei testi d’accusa, che consentono di ridisegnare il quadro indiziario.
Inoltre la difesa ha evidenziato che la preclusione endoprocessuale rappresentata
dal giudicato cautelare non possa essere ostativa alla valutazione di risultanze
mai prese in esame dall’organo giudiziario di controllo, come del resto affermato
anche in giurisprudenza, ed ha altresì lamentato la mancata considerazione da
parte dei giudici dell’appello cautelare dei mutamenti intervenuti nella situazione
di fatto e processuale, ritenuti privi del carattere di novità senza alcuna
motivazione di tale negativo giudizio;
2) Violazione ex art. 606, lett. b) c.p.p. in riferimento agli artt. 274 e 275 c.p.p.
in relazione al ritenuto pericolo di fuga, che nell’ordinanza sarebbe stato fondato
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sino al mese di maggio del 2010, in relazione alla partecipazione ad una

su comportamenti di rilevanza disciplinare durante la carcerazione preventiva e
sui legami con pericolosi trafficanti, ammessi nel corso dell’istruttoria
dibattimentale dal medesimo imputato (all’udienza 21 aprile 2015). La difesa ha
contestato innanzitutto la genericità del riferimento a tali comportamenti di
rilevanza disciplinare ed ha poi sottolineato l’improprietà di ritenere che le
dichiarazioni confessorie rese dall’imputato possano legittimare un giudizio
prognostico sulla possibilità che l’Altea, se posto agli arresti domiciliari con
braccialetto elettronico, possa riprendere i contatti con pregiudicati (che erano al

penalista), tenuto anche conto che in relazione a tali dichiarazioni confessorie, la
D.D.A di Firenze ha richiesto ed ottenuto decreto di archiviazione dal G.i.p. Il
pericolo di fuga sarebbe stato presunto dal Tribunale del riesame sulla base della
gravità dei titoli di reato per i quali si sta procedendo, senza alcun riferimento, e
motivazione, sulla sua attualità. I giudici non hanno tenuto conto che nei tre anni
antecedenti all’applicazione della misura coercitiva, e successivi ai reati
contestati, il ricorrente ha continuato a svolgere la professione di avvocato e non
ha posto in essere altre condotte di penale rilevanza, essendosi i reati per cui si
procede perfezionati in una situazione di drammatica difficoltà economica, in
relazione alla quale l’Altea venne a trovarsi in situazione gravemente debitoria
nei confronti del Milia, capo dell’associazione dei trafficanti di sostanze
stupefacenti, per cui risulta del tutto apodittico ritenere che lo stesso non possa
rispettare le prescrizioni di una misura afflittiva meno grave e riprendere, dopo
tanto tempo, contatto con altri pregiudicati.
4. Con memoria depositata il 3 novembre 2015, la difesa ha dedotto nuovi
motivi, richiamando la vigenza del principio di attualità delle esigenze cautelari
sancito della legge n. 47 del 2015, che impone di tenere conto della evoluzione
del quadro indiziario per effetto dell’istruttoria dibattimentale in corso. A tale
proposito si è evidenziato che l’associazione a delinquere ex art. 74 D.P.R. n.
309 del 1990 è sciolta da almeno sei anni, per cui i giudici dell’appello cautelare
avrebbero dovuto verificare la ricaduta, in termini di attualità, sull’adeguatezza
della misura cautelare, delle attività istruttorie dalle quali è emerso il ruolo del
tutto gregario dell’Altea nella vicenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per quanto attiene alla prima doglianza, relativa alla mancata considerazione
da parte dei giudici del gravame degli elementi di novità rappresentati dai
contenuti delle assunzioni testimoniali nel dibattimento in corso, la stessa è
infondata. L’ambito del giudicato cautelare, ossia della efficacia preclusiva di

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tempo dei reati clienti del ricorrente il quale esercitava la professione di avvocato

natura endoprocessuale delle ordinanze che applicano misure cautelari adottate
dal tribunale in sede di riesame o di appello, nonché alle pronunzie emesse dalla
cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze o in sede di ricorso per
saltum contro il provvedimento applicativo della misura, impone di non poter
discutere nuovamente in merito alla gravità indiziaria, potendo ulteriori questioni
essere proposte solo in caso di “successivo apprezzabile mutamento del fatto”
idoneo a consentire la revoca per inidoneità degli indizi (così Sez.3, n. 2132 del
21/5/1997, P.M. in proc. Mesic Rv. 208305 e Sez. 1, n. 23624 del 12/12/2013,

2. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di Cagliari ha esaminato le acquisizioni
documentali e gli esiti delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso
dell’istruttoria dibattimentale in corso, esprimendo la propria valutazione con
motivazione ampia ed adeguata, e come tale non censurabile nella presente sede
di legittimità, circa il fatto che tali elementi non abbiano il carattere di novità
rispetto alla ricostruzione dei fatti ascritti, carattere essenziale per smentire gli
elementi probatori posti a base dell’accusa e quindi tali elementi non sono idonei
a modificare il quadro cautelare a carico dell’imputato, superando il giudicato
cautelare in merito alla gravità indiziaria, formatosi in relazione alle pronunce
sulla custodia cautelare del ricorrente emesse dalla Corte di Cassazione
(sentenze n. 32201 del 2014 e n. 2880 del 2015).
3.

Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, ove è censurata la

sussistenza delle esigenze cautelari, quanto meno sotto il

profilo

dell’adeguatezza della custodia carceraria, va innanzitutto evidenziato che
l’ordinanza impugnata mostra una non puntuale interpretazione delle disposizioni
in materia di esigenze cautelari in riferimento al reato di partecipazione ad
associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, come
modificate a seguito della legge n. 47 del 2015. Vale innanzitutto la pena di
ricordare che già a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del
2011, la presunzione di adeguatezza della sola misura detentiva carceraria era
stata trasformata in presunzione relativa, vincibile qualora risultino acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. L’art. 4 della menzionata
legge n. 47 del 2015 ha modificato proprio la seconda parte del terzo comma
dell’art. 275 c.p.p., dedicata all’individuazione dei titoli di reato per i quali è
possibile applicare solo la misura della custodia in carcere (salvo che gli elementi
acquisiti comprovino l’insussistenza di esigenze cautelari). La presunzione
assoluta è mantenuta, oltre che per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., solo per
le ulteriori ipotesi associative di cui agli artt. 270 e 270-bis c.p. (concernenti,

TA

Mannarino, Rv. 259612).

rispettivamente, le associazioni sovversive e quelle aventi finalità di terrorismo o
di ordine democratico), e non è più incluso alcun riferimento all’elenco delle
fattispecie incriminatrici contenuto- nei commi 3 bis e 3 quater dell’art. 51 c.p.p.
Per i delitti da ultimo menzionati, infatti – tra i quali quello per cui si procede la nuova disposizione recita: “è applicata la custodia in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in
relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure”.

valutazione confermativa del rigetto da parte del giudice procedente sul pericolo
di fuga, che sarebbe di tale concretezza da rendere inadeguata la richiesta
detenzione domiciliare con il braccialetto elettronico. Tale pericolo di fuga è
stato però ancorato in via esclusiva ad alcune condotte disciplinarmente rilevanti
all’interno del carcere, senza che risulti menzione specifica delle modalità delle
stesse e di come tali condotte possano essere sintomatiche del pericolo di fuga.
La motivazione dell’ordinanza risulta perciò meramente apparente e come tale è
inidonea a giustificare la conferma del provvedimento reiettivo per la parte
ancorata alla sussistenza del requisito di cui all’art. 274, c 1 lett. b) c.p.p.
5. Anche in riferimento alla parte di doglianza relativa alla erronea applicazione
della legge in riferimento all’affermato pericolo concreto di recidiva ed alla
censura presentata con i motivi aggiunti in tema di attualità delle esigenze
cautelari (anche considerato il tempo trascorso dalla cessazione della
permanenza della fattispecie associativa e della commissione dell’episodio
criminoso di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309/90 contestato), l’ordinanza
impugnata risulta non adempiere al proprio onere motivazionale ed alla corretta
applicazione delle disposizioni di legge.
6. Va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito da
tempo che l’art. 292, comma secondo, lett.c), c.p.p. impone al giudice di
motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in
proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla
misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti
corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (cfr. Sez. U, n. 40538 del
24/9/2009, Lattanzi, Rv. 244377).
7. Da sempre, inoltre, era stata sottolineata da questa Corte la necessità che i
giudici della cautela dessero indicazione degli elementi concreti sulla base dei
quali fosse possibile affermare che l’imputato, verificandosene l’occasione,
avrebbe potuto commettere altri reati della stessa specie (cfr. Sez. 3, n. 26833
del 26/3/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n.25214 del 3/6/2009, Pallucchini,

4. Nel caso di specie, infatti, i giudici dell’appello cautelare hanno fondato la loro

,

Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del 10/4/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 6, n.
28618 del 5/4/2013, Vignali, Rv. 255857).
8. Devono infine essere considerate le modifiche nel frattempo introdotte dall’art.
2, legge 16 aprile 2015, n. 47, norma che ha introdotto il requisito della attualità
delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. , requisito
che risulta dunque indispensabile per compiere il giudizio prognostico. Sul punto
questa Corte ha avuto già modo di sottolineare che per ritenere concreto ed
“attuale” il pericolo di reiterazione, non basta ipotizzare che l’imputato, se

avrà l’occasione, ma è necessario che tale prognosi investa anche l’occasione del
delitto, che deve quindi risultare “certa o comunque probabile” (in tal senso, si
veda la parte motiva di Sez.3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, Rv. 264688)
9. Orbene, la motivazione dell’ordinanza impugnata non ha per nulla esaminato
le esigenze cautelari, e l’adeguatezza della modalità carceraria, in punto di
attualità del pericolo di reiterazione del reato, trascurando il fatto, posto
all’attenzione del Tribunale con l’appello cautelare, che lungo tempo è trascorso
dalla commissione dei reati per i quali si sta celebrando il dibattimento e che da
tale epoca (2010) a quella dell’esecuzione del provvedimento restrittivo (2013) il
ricorrente non risulta aver commesso ulteriori reati, sicchè la possibile ripresa di
contatti con non meglio indicati pregiudicati menzionata nel provvedimento
risulta, per l’appunto, né attuale, né probabile, bensì meramente ipotetica.
10. Pertanto per formulare correttamente tale giudizio prognostico, avrebbe
dovuto essere considerato l’esito dell’istruttoria dibattimentale in corso,
dovendosi affermare il seguente principio di diritto: “In materia di esigenze
cautelari, ai fini della formulazione di un giudizio di attualità del pericolo di cui
all’art. 274, c. 1 lett. c) c.p.p., il giudice che procede ex art. 299 c.p.p., nel
provvedere su un’istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare in atto,
deve esaminare e valutare anche gli elementi di prova nel frattempo acquisiti nel
corso dell’istruttoria dibattimentale”.
Alla luce di quanto rilevato, fermo restando il rigetto del primo motivo di ricorso
per i motivi già illustrati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata,
limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Cagliari, Sezione Riesame misure coercitive.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al
Tribunale di Cagliari, Sezione Riesame. Rigetta nel resto.

libero, sicuramente, o con alta probabilità, continuerà a delinquere quando ne

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 Disp. Att.
c.p.p.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015

Il Presidente

Il consigliere estensore

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