Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50453 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50453 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROZNOVS SERGEJS N. IL 08/07/1972
avverso la sentenza n. 6159/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
22/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 24/10/2013
R. G. 8044/2013
Con atto d’impugnazione personale l’imputato cittadino lettone Sergejs Roznovs
ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Genova, con cui -su sua
richiesta concordata con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di quattro
mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di resistenza plurima (essendosi opposto
con frasi di grave minaccia agli agenti di polizia che procedevano a rituale attività
d’istituto nei suoi confronti).
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza del fatto reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. Il ricorso, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o elementi in
virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato compiutamente atto in sentenza
degli elementi escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto
adottare una diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena
proveniente dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di
colpevolezza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 24 ottobre 2013
Motivi della decisione