Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50453 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50453 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAPPONI TOMMASO N. IL 07/01/1969
avverso l’ordinanza n. 2353/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
07/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere
~sentite le conclusioni del PG Dott.

AE

~4)

it i difensor Avv.;

ott. ELISABETT

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 agosto 2015, il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha
confermato la misura cautelare della custodia in carcere per Mapponi Tommaso ,
emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri in data 29 luglio 2015, in quanto
gravemente indiziato in ordine ai reati di estorsione (capi a) e b) e di spaccio di
sostanze stupefacenti del tipo cocaina (C12 – C14, C18 e C19, sino al marzo
2014) , in alcuni casi in concorso con altri soggetti, condividendo il rigetto della
eccezione di nullità e ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria e attuali

2. Avverso la decisione il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per
cassazione, chiedendone l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p., quanto alla reiezione dell’eccezione
di nullità assoluta, come tale rilevabile d’ufficio,

conseguente al rigetto

dell’eccezione di omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito degli atti ex
art. 293 c. 3 c.p.p. e lesione del diritto di difesa, proposta dal sostituto
processuale in sede di interrogatorio di garanzia in data 16 luglio 2015. Infatti
l’avviso di deposito era stato notificato al difensore solo in un momento
successivo allo svolgimento dell’interrogatorio (ore 11,24 del 16 luglio 2015),
come da documentazione allegata; inoltre non risultando indicata l’ora di
deposito degli atti avvenuto il 15 luglio 2015, non può escludersi che tale
deposito potrebbe essere successivo a quello dell’avviso per l’interrogatorio di
garanzia (ore 14,45 del 15 luglio); per tale ragione la Corte dovrebbe affermare
il principio che è nullo il deposito degli atti del P.M. nella cancelleria del G.I.p.
che non indichi esattamente data ed ora dell’adempimento;
2) Violazione ex art. 606, lett. e) in relazione all’art. 302 c.p.p., atteso che
l’ordinanza del G.I.P. è priva di motivazione e quindi nulla e quindi
l’interrogatorio di garanzia successivo è affetto da nullità derivata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In relazione al primo motivo di ricorso, deve essere ricordato che le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che l’interrogatorio della persona
sottoposta a misura cautelare, prescritto dall’art. 294 c.p.p., è viziato da nullità
quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a
norma dell’art. 293 c.p.p., comma 3, dell’ordinanza applicativa, della richiesta
del pubblico ministero e degli atti con essa presentati. Si tratta di una nullità a
carattere intermedio e, quindi, deducibile fino al compimento dell’atto, che
comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 c.p.p. ( Sez.
Un. 20/7/ 2005, n. 26798, Vitale).

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e concrete le esigenze cautelari.

2. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come la brevità del
termine intercorrente tra la notifica dell’avviso di deposito degli atti presso il
giudice che ha emesso la misura (ex art. 293 c.p.p.) e la data fissata per
l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di
nullità, “essendo preminente l’interesse a provocare un immediato contatto tra
l’indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la
privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare
approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la

inderogabile di cinque giorni ex art. 294 c.p.p.” (cfr., da ultimo, Sez. 2, n.
44902 del 30/9/2014, Cosentino, Rv. 260876).
2. Nel caso di specie risulta, perciò, rispettosa del citato principio l’ordinanza
impugnata laddove ha rigettato il motivo di gravame, poiché il difensore
presente all’interrogatorio di garanzia eccepì solo la nullità dell’atto, senza
richiedere il differimento dell’incombente.
3.

Inoltre, va ricordato, per completezza, che non determina la nullità

dell’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare la ristrettezza del
tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti depositati presso la
cancelleria del giudice emittente, in relazione alla considerevole distanza tra il
luogo ove gli atti risultano depositati e quello dove deve svolgersi l’interrogatorio
(cfr. Sez.1, 27833 del 1/3/2013, Tassone, Rv. 255818).
4. Risulta pertanto priva di fondamento la prima censura, anche in riferimento
alla lamentata mancanza dell’indicazione dell’orario di deposito degli atti,
risultando tale requisito non richiesto a pena di nullità.
5. Per quanto attiene poi al secondo motivo di ricorso, lo stesso risulta generico
e non comprensibile; ad ogni buon conto l’ordinanza del Tribunale del riesame si
sottrae a censure, essendo provvista di un adeguato e coerente corpus
motivazionale, sia in relazione all’eccezione processuale qui riproposta, che
relativamente ai profili di gravità indiziaria ed alla sussistenza di concrete ed
attuali esigenze cautelari.
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Copia del
presente provvedimento deve inoltre essere trasmessa al Direttore dell’Istituto
penitenziario competente.

P.Q.M.

3

presentazione di una istanza di differimento dell’interrogatorio entro il termine

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 Disp. Att.
c.p.p.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015.

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