Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50452 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50452 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MURIGLIO GIUSEPPE N. IL 25/04/1961
avverso la sentenza n. 2534/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
30/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 8001 / 2013
Con la sentenza richiamata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha
confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Prato, con cui
Giuseppe Muriglio è stato riconosciuto colpevole, all’esito di giudizio ordinario, del
reato di calunnia, avendo falsamente denunciato lo smarrimento di un assegno
dell’importo di euro 5.200,00 in realtà ceduto (prima della denuncia) a Michele Luigi
Cutolo a titolo di acconto sul pagamento di una autovettura in vendita presso la
concessionaria automobilistica del Cutolo, che così falsamente accusava di furto o
ricettazione del titolo di credito. Fatto per il quale il Muriglio, cui la Corte territoriale ha
concesso le attenuanti generiche negate in primo grado, è stato condannato alla pena di
un anno e quattro mesi di reclusione.
Contro la sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato, deducendo
violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento all’asserita inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese dalla p.o. Cutolo, che avrebbero dovuto essere assunte a norma
dell’art. 210 c.p.p. trattandosi di imputato di reato connesso (e non avendo i giudici di
merito acquisito l’eventuale provvedimento di archiviazione emesso nei confronti dello
stesso Cutolo); dichiarazioni che, se ritualmente acquisite, avrebbero dovuto essere
sottoposte a idonea verifica ai sensi dell’art. 192 co. 3 c.p.p., verifica che il Tribunale e la
Corte di Appello non hanno esperito.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
La censura in rito è affatto generica e manifestamente infondata (mera replica
dell’omologo motivo di appello correttamente disatteso dai giudici di secondo grado, che
hanno richiamato la pronuncia delle S.U. di questa S.C. n. 12067/2009, sulla
utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni testimoniali di persona la cui posizione sia
stata archiviata, tale dovendosi ritenere logicamente quella del Cutolo a prescindere
dalla formale acquisizione del decreto di archiviazione). Quanto al merito della
regiudicanda, i rilievi del ricorso sono privi di qualsiasi attinenza agli specifici passaggi
argomentativi della decisione impugnata che, con motivazione lineare, logica e aderente
agli atti di indagine, ha confermato la penale responsabilità dell’imputato, il cui
denunciato smarrimento dell’assegno a sua firma era oggettivamente finalizzato, con
piena determinazione volitiva dell’imputato, a impedire o ritardare il protesto del titolo
emesso in difetto di copertura finanziaria.
All’inammissibilità della impugnazione segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma,24 ottobre 2013

Fatto e diritto

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