Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50451 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50451 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRISCO PASQUALE N. IL 03/07/1974
avverso la sentenza n. 2839/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7993 / 2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la
sentenza del g.i.p. del Tribunale di Lucca, che all’esito di giudizio abbreviato ha
condannato Pasquale Prisco alla pena di un anno di reclusione per i reati, unificati da
continuazione, di violenza e minaccia, lesioni volontarie a p.u. e oltraggio (per essersi
scagliato, altresì ripetutamente ingiuriandolo, con calci e pugni contro un assistente di
polizia penitenziaria del carcere di Lucca, cui produceva lesioni personali, per
costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d’istituto, cioè la chiusura della porta
della sua cella durante la c.d. ora d’aria).
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta
sussistenza dei reati ascritti al Prisco, attesa la carenza di prove e l’assenza in ogni caso
nel contegno dell’imputato dell’elemento soggettivo (in ragione del suo stato di
eccitabilità dovuto alla alcoldipendenza e ai connessi disturbi del comportamento trattati
anche con psicofarmaci).
Le prospettate censure sono prive di specificità (limitandosi alla pedissequa
riproduzione delle doglianze formulate in relazione alla decisione di primo grado,
sebbene diffusamente vagliate dai giudici di appello con corretta analisi inferenziale) e, a
tutto concedere, manifestamente infondate, quando si abbia riguardo alla linearità e
logicità con cui l’impugnata sentenza ha confermato la prima decisione all’esito di una
autonoma riconsiderazione dei fatti integranti la regiudicanda.
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, all’inammissibilità
dell’impugnazione seguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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