Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50451 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50451 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COZZOLINO FRANCA N. IL 09/04/1952
avverso l’ordinanza n. 736/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
03/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
ft/sentite le conclusioni del PG Dott. S-22_,

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 04/12/2014

Ritenuto in fatto
Cozzolino Franca, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso
l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 3.6.2014, con la quale è stato rigettato
l’appello proposto dalla predetta avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Nola in data
15.4.2014 reiettiva dell’istanza di dissequestro del serbatoio di gasolio dall’impianto di
distribuzione Total Erg, gestito dalla DE.00 carburanti s.a.s, rappresentata dalla Cozzolino.

Cozzolino per il reato di cui all’art. 40 d.lgs 504/95, scaturite dalla notizia di reato trasmessa dalla
GdF di Casalnuovo di Napoli a seguito della segnalazione di alcuni automobilisti, i quali, dopo aver
fatto rifornimento di gasolio presso l’impianto di distribuzione Total Erg posto in Castello di
Cisterna SS. 162, gestito dalla Cozzolino, avevano constatato, a seguito di arresto della marcia del
proprio autoveicolo, la presenza di acqua nel carburante.
In data 2.8.2013 la GdF accertava che il gasolio erogato dal suddetto impianto di distribuzione,
conteneva acqua in percentuale del 15%. Quindi, con provvedimento del 5.8.2013, il Gip presso il
Tribunale di Nola disponeva il sequestro preventivo dell’impianto.
Successivamente, su istanza della difesa, il Tribunale della Libertà, adito ai sensi dell’ art. 310
c.p.p., dopo il rigetto del Gip, autorizzava il dissequestro temporaneo del serbatoio del gasolio per
consentire la ripulitura dell’acqua.
In esecuzione di dette operazioni, la PG delegata accertava che il quantitativo di acqua presente nel
serbatoio era rimasto immutato rispetto al momento del sequestro.
I giudici del riesame rilevavano come fossero rimaste inalterate le ragioni che avevano imposto la
cautela. Il fumus non solo permaneva, ma ne usciva ulteriormente rafforzato dalla verifica operata
dalla PG che aveva constatato la presenza di un quantitativo di acqua nel serbatoio inalterato. Ove
infatti, come addotto dalla difesa, vi fosse stata una perdita o un’infiltrazione, la percentuale di
acqua presente nel serbatoio sarebbe stata maggiore.
A sostegno del ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, la Cozzolino
ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione.
1. Violazione art. 606 lett. e) Manifesta illogicità della motivazione.
Rileva la difesa che il Tribunale del riesame aveva posto a sostegno della propria decisione, il dato,
già rilevato nel provvedimento del GIP di rigetto dell’istanza di dissequestro, che non era
intervenuta alcuna modifica della situazione e che la PG delegata al controllo aveva accertato che
il quantitativo di acqua presente nel serbatoio era rimasto immutato rispetto al momento del
sequestro”. Tuttavia, secondo la difesa ricorrente, tale valutazione era erronea: infatti, dal verbale

Il sequestro preventivo del serbatoio era stato disposto nell’ambito di indagini a carico della

allegato all’atto di appello, redatto dalla GdF di Casalnuovo, concernente le operazioni di ripulitura
del serbatoio, risultava accertato che all’interno della parete del serbatoio non vi era più acqua.
Inoltre, la difesa aveva precisato che non era applicabile, così come indicato dal Gip, l’ipotesi di cui
al secondo comma, in quanto in virtù di regole chimiche, acqua e gasolio non erano miscelabili per
cui venivano meno i presupposti di cui all’art. 44 d.lgs. 504/95 in punto di confisca obbligatoria.
2. Violazione art. 606 lett. b) c.p.p. — Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

della Total Erg compreso il carburante venduto. Il decreto di sequestro preventivo non è mai stato
notificato alla società, con violazionetdiritti di proprietà del terzo estraneo al procedimento
penale, non informato del procedimento, in riferimento all’applicazione di una misura di sicurezza
patrimoniale. Inoltre, si ipotizza una confisca indicata a supporto del diniego di dissequestro, che
mai potrebbe realizzarsi proprio in virtù della estraneità del proprietario del serbatoio ai fatti oggetto
della contestazione penale.

Ritenuto in diritto

Il ricorso è infondato.
Il sequestro del serbatoio del distributore Total Erg in gestione alla Cozzolino è stato disposto ai
sensi dell’art. 44 d.lgs 504/95, che prevede un”ipotesi di confisca obbligatoria per i mezzi
utilizzati per commettere le violazioni di cui agli art. 40,41,43 cit d.lgs.
Come correttamente evidenziato dai giudici del riesame, sussiste il fumus delicti richiesto ai fini
dell’adozione e del mantenimento del sequestro, desumibile dagli accertamenti della P.G. che ha
rilevato, anche dopo la ripulitura del serbatoio, la presenza di un quantitativo di acqua inalterata
rispetto al momento del sequestro, presenza che non può trovare spiegazione in ipotesi, non provate
allo stato degli atti, di infiltrazioni di acqua dal sottosuolo o provenienti da una presunta condotta
idrica posta nelle adiacenze dei serbatoi. L’ipotesi di miscelazione avanzata dalla difesa o in
ragione ad infiltrazioni di acqua o in ragione della rottura di una condotta idrica, non hanno trovato
alcun riscontro.
Per contro, la difesa della ricorrente deduce un profilo diverso da quello che rileva al fine
dell’adozione e del mantenimento del sequestro del serbatoio, emesso in funzione della confisca
obbligatoria prevista dall’art. 44 d.lvo 40/95, anche con riferimento ai mezzi utilizzati per
commettere il reato, misura in relazione alla quale non rileva in questa sede cautelare la circostanza
dedotta, ma non provata, della impossibilità di miscelazione fra acqua e gasolio, e comunque alla

2

Rileva la difesa dell’indagata che l’intero impianto e tutto ciò che insiste su di esso è di proprietà

stato smentita dagli accertamenti descritti nel parere del P.M. sull’istanza di dissequestro del
serbatoio.

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Il ricorso deve quindi essere rigettato. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4.12.2014

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