Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50450 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50450 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN HAJ MOHAMED TAOUFIK N. IL 19/02/1979
avverso la sentenza n. 548/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7990 / 2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la
sentenza del g.i.p. del locale Tribunale, che all’esito di giudizio abbreviato ha
condannato Ben Haj Mohamed Taoufik alla pena di otto mesi di reclusione per i reati,
unificati da continuazione, di resistenza e lesioni volontarie a pubblico ufficiale
(essendosi scagliato con violenza, spingendolo contro il muro e producendogli lesioni,
per opporsi ad un agente di polizia penitenziaria del carcere di Sollicciano che,
nell’esercizio delle funzioni, si accingeva a farlo rientrare nella sua cella).
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al trattamento
sanzionatorio particolarmente afflittivo applicato al prevenuto in ragione del computato
incremento di pena per la contestata recidiva e del diniego delle attenuanti generiche.
Le proposte doglianze sono connotate da palese infondatezza e da indeducibilità
argomentativa. In vero esse riproducono in modo acritico le stesse censure espresse con
l’atto di gravame e pur diffusamente e correttamente disattese dai giudici di appello alla
stregua di una esauriente e lineare ricostruzione del contegno dell’imputato, la cui
gravità -con autonomo giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità- è stata
idoneamente vagliata dalla Corte territoriale. Congrua si rivela, per tanto, la conferma
della pena inflitta dal primo giudice, cui sono pervenuti i giudici di appello (con
l’evidenziare, tra l’altro, come la pena inflitta al ricorrente sia stata determinata
assumendo a base del calcolo il minimo edittale della sanzione).
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, all’inammissibilità
dell’impugnazione seguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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