Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50450 del 03/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50450 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Antonelli Franco, nato a Padova il 17/06/1967

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste del 14/07/2014

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 luglio 2014, la Corte d’appello di Trieste, in parziale
riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Udine con la quale Antonelli
Francesco era stato condannato in ordine al reato di illecita detenzione di eroina
e hashish, qualificato il fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, rideterminava la pena inflitta all’ Antonelli per effetto del riconoscimento
delle circostanza attenuanti generiche.

Data Udienza: 03/12/2015

In particolare, il giudice di secondo grado ha rilevato che all’imputato
potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche valorizzando il
comportamento processuale e l’atteggiamento collaborativo assunto
dall’Antonelli, il quale si era assunto la responsabilità per la detenzione
dell’eroina materialmente detenuta dalla convivente; che, quanto al giudizio ex
art. 69 cod.pen., questo era da formularsi in termini di equivalenza attesi i
plurimi precedenti specifici e atteso lo stato di detenzione per fatti, da giudicare,
in materia di stupefacenti; che infine non poteva escludersi la recidiva dovendosi

conseguenza, tenuto conto del già ritenuto inquadramento nell’ipotesi lieve di cui
all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 operato dal G.I.P. e degli effetti
della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e dei successivi
interventi normativi, la pena doveva essere rideterminata in mesi dieci di
reclusione e C 4000 di multa, muovendo dalla pena base di anni uno e mesi due
di reclusione e C 5000 di multa, aumentata per la continuazione di mesi uno di
reclusione e C 1000 di multa e ridotta per effetto della diminuente per il rito alla
pena indicata.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato Antonelli Francesco,
personalmente, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, quale unico motivo,
la violazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett.

b)

cod.proc.pen. per avere la Corte d’appello, nella mutata cornice edittale dell’art.
73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, operato l’aumento per la
continuazione per la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo
diverso (eroina e hashish), avendo ritenuto la corte territoriale il concorso
formale tra reati, con conseguente violazione del regime giuridico del
trattamento sanzionatorio vigente al momento della commissione del reato e
della pronuncia di condanna, che considerava inquadrabile in un’unica tabella le
diverse tipologie di sostanze. Secondo il difensore, nel caso in esame, troverebbe
nuovamente applicazione la giurisprudenza della Corte di cassazione, espressa
nella vigenza della legge che prevedeva le diverse tabelle, secondo cui la
contestuale detenzione di droghe c.d. “leggere” e di droghe “pesanti” integrava
gli estremi di un unico reato ( Sez., 6, n. 1735 del 20/12/2007 dep. 14/1/2008,
Rv 238391). L’annullamento si impone, secondo il difensore, con riferimento
all’operato aumento per la continuazione attesa la contestuale detenzione di
eroina e hashish.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2

ritenere che il nuovo reato fosse espressione di una maggiore pericolosità. Di

Come è noto, il d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio
2006, n.49, modificava la disciplina dei commi 1 e 4 dell’art.73 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309, e, abbandonando i diversi regimi sanzionatori fissati per le
sostanze stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. “droghe
pesanti”) dall’altro nelle tabelle II e IV (le c.d. “droghe leggere”), modificava gli
artt.1 e 1-bis dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, prevedendo un unico
trattamento sanzionatorio per tutte le sostanze stupefacenti con previsione della
reclusione da sei anni a venti anni e della multa da C 26.000,00 ad C

sanzionatorio era previsto anche nell’ipotesi di fatto di lieve entità di cui al
comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, prevendo per tutte le
tipologie di sostanze stupefacenti una forbice compresa tra un anno e sei anni di
reclusione e tra C 3.000,00 ed C 26.000,00 di multa.
1.2 Tale previsione sanzionatoria è stata censurata dalla Corte Costituzionale con
sentenza n.32 del 12 febbraio 2014 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
degli artt.4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in
legge 21 febbraio 2006, n.49, ripristinando il testo anteriore alla legge cd. “FiniGiovanardi”.
1.3 Peraltro, il legislatore ordinario era intervenuto, prima ancora del giudice
delle leggi, sul testo della legge 49/06, con il d.l. 23 dicembre 2013 n. 146,
convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10, che aveva qualificato il comma 5
dell’art. 73, D.P.R. 309/90 come ipotesi autonoma di reato, rispetto all’originaria
previsione di una circostanza attenuante ad effetto speciale (Sez., 6, n. 14288,
in data 8.1.2014, Rv 259059) ed aveva fissato una pena edittale nella forbice da
un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni di reclusione, lasciando
invece inalterata la pena pecuniaria compresa tra il minimo di C 3.000,00 ed il
massimo di C 26.000,00 di multa, senza distinzione tra droghe cd. “pesanti” e
droghe cd. “leggere”.
1.4 Successivamente alla sentenza 32/14 della Corte Costituzionale, interveniva
nuovamente il legislatore con d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con
modificazioni nella legge 8 maggio 2014, n. 79, con cui ha ulteriormente rivisto il
trattamento sanzionatorio per la fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell’art.
73 cit prevedendo un minimo di mesi sei di reclusione ed un massimo di anni
quattro e, quanto alla pena pecuniaria, un minimo di C 1.032,00 ed un massimo
di C 10.329,00 di multa, senza distinzione, ancora una volta, tra droghe leggere
e droghe pesanti.
2. Ciò posto, la corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio
alla luce delle intervenute modifiche normative ed in particolare, previa l’elisione
dell’aumento per la recidiva a seguito della concessione delle circostanze

3

260.000,00. In coerenza con l’impostazione, il medesimo trattamento

attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva e del già ritenuto
fatto di lieve entità, tenuto conto della mutata cornice edittale del comma 5
dell’art. 73 cit, ha determinato la pena base di anni uno e mesi due di reclusione
e C 5000 di multa, aumentandola poi per la continuazione, in ragione della
detenzione di eroina e hashish, di mesi uno di reclusione e C 100 di multa, ed
operando infine la diminuente per il rito. Orbene, è noto che, nel vigore della
legge che prevedeva la distinzione tra droghe leggere e pesanti e che
contemplava diverse figure di reato in considerazione della diversità dell’oggetto

in caso di illegale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi, il
colpevole rispondeva di due reati, generalmente unificati dal vincolo della
continuazione.
2.1. Nel caso in esame, il ricorrente è stato condannato per la contestuale
detenzione di eroina e hashish e dunque di droghe “pesanti” e droghe “leggere”.
Al momento della pronuncia della sentenza di condanna, il 14/07/2014, la corte
territoriale ha correttamente tenuto conto degli effetti della sentenza della Corte
Costituzionale n. 32 del 2014 che ha determinato la riviviscenza della legge del
1990 (la quale prevedeva la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere), ma
ha omesso di valutare correttamente l’incidenza della modifica legislativa sul
fatto di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che
è ora ipotesi autonoma di reato senza distinzione tra droghe pesanti e droghe
leggere. La configurazione dell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 quale fattispecie autonoma di reato in luogo di circostanza
attenuante ad effetto speciale, sottraendola così al giudizio di comparazione tra
circostanze, comporta la configurazione unitaria del fatto di lieve entità riferito
alla detenzione di sostanze stupefacenti a prescindere dalla tipologia delle
stesse. La previsione quale fattispecie autonoma del fatto di lieve entità, senza
distinzione tra tipologia di sanzioni impone, ora, di ritenere che nel caso
anzidetto il reato sia unico.
2.2 L’applicazione della più favorevole disposizione, come correttamente
individuata dalla Corte d’appello di Trieste, impone, dunque, di eliminare il
disposto aumento per la continuazione.
3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente
all’aumento della pena per la continuazione, che va eliminato, con
rideterminazione della pena complessiva in mesi nove di reclusione e C 3333,00
di multa.

4

materiale delle condotte (rispettivamente, droghe “pesanti” e droghe “leggere”),

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in punto determinazione della pena
che – esclusa la continuazione – fissa detta pena in mesi nove e giorni dieci di
reclusione e C 3.333/00 di multa.

Così deciso il 03/12/2015

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