Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5045 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5045 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANNISTRA ‘ PIETRO N. IL 02/01/1946
avverso l ‘ordinanza n. 28/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consiglierepott. LUISA BIANC1 -114-te le conclusioni del PG Dott.tÀ . .
lette/
c.e./a-c.c7 .101-“e›—e31A,L3

Uditi difensor Avv.;

4_

Data Udienza: 07/01/2014

3353/2013

1.Con ordinanza in data
3 luglio 2012 la Corte di appello di Ancona
respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da
Cannistrà Pietro in relazione alla custodia cautelare agli arresti domiciliari dal
medesimo subita dal 11.2.2010 al 14.7.2010 perché indiziato di detenzione a
fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 16.5.2011 il procedimento si
concludeva con sentenza di assoluzione ex art. 530, co.2, cod.proc.pen.
La Corte di appello riteneva che il Cannistrà avesse dato causa alla detenzione
per colpa grave; nella stanza dove il medesimo dormiva era stata rivenuta,
neppure occultata ma collocata sotto un tavolino, eroina già suddivisa in dosi;
sopra il tavolino era appoggiato un coltello con lama sporca di eroina; altra
eroina era stata rinvenuta in un’altra stanza.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite del
difensore di fiducia; deduce violazione di legge, mancanza e illogicità della
motivazione per aver escluso la riparazione per colpa grave dell’interessato;
sostiene che egli era solo occasionalmente presente nella casa della moglie;
sottolinea che sotto al tavolo del soggiorno sono stati trovati solo tre involucri
contenenti eroina mentre la maggiora quantità è stata rinvenuta in possesso a
Charif Mounir, altro occupante dell’appartamento; il soggiorno era un luogo di
passaggio accessibile a tutti e il Cannistrà si limitava a dormirci, inconsapevole
di cosa vi era sotto il tavolo che evidentemente era stato lasciato cadere dallo
Charif prima dell’arrivo del Cannistrà; a Charif apparteneva anche il coltello da
lui usato e lasciato sul tavolo del soggiorno; inconsistenti erano dunque gli
indizi di colpevolezza e Cannistrà aveva chiarito tutto ciò che eventualmente vi
era da chiarire nel primo interrogatorio allorchè aveva dichiarato di essersi
limitato a soddisfare la propria esigenza abitativa precaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento risultando correttamente motivata la
ordinanza impugnata.
Va premesso che ai fini dell’accertamento del requisito soggettivo ostativa
riconoscimento dell’indennizzo in questione, il giudice del merito, investito
dell’istanza per l’attribuzione di una somma di denaro a titolo di equa
riparazione ai sensi dell’articolo 314 Cod.Pen., ha il dovere di verificare se la
condotta tenuta dall’istante nel procedimento penale, nel corso del quale si
verificò la privazione della libertà personale, sia connotabile di dolo o colpa
grave; il giudice a tal fine, deve valutare se certi comportamenti riferibili alla
condotta cosciente volontaria del soggetto possono aver svolto un ruolo
almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità giudiziaria; il legislatore ha
infatti voluto che non sia riconosciuto il diritto alla riparazione a chi, pur

RITENUTO IN FATTO

2.Venendo al caso di specie, la motivazione resa dalla corte d’appello circa la
sussistenza nel comportamento del Cannistrà di colpa grave è corretta. Infatti
è stato messo in luce come il medesimo si trovasse a soggiornare, irrilevante
che fosse più o meno stabilmente, in una stanza dell’abitazione della moglie in
cui veniva trovata, neppure occultata ma semplicemente sotto un tavolino,
gran parte della sostanza stupefacente poi ritenuta riferibile a altro soggetto,
nella cui stanza veniva rinvenuta anche altra droga; la presenza dell’eroina
era facilmente percepibile atteso che sopra il tavolino vi era un coltello con
lama sporca di eroina; ora, anche ammesso che egli non abbia partecipato
all’attività di detenzione illecita, è comunque evidente la superficialità del
comportamento dal medesimo posto in essere, e dunque la colpa grave che ha
tratto in inganno gli inquirenti, avendo il medesimo Cannistrà accettato di
alloggiare in una stanza in cui era evidente che si svolgeva attività di
confezionamento dello stupefacente

3.In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e il ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 7.1.2013.

ritenuto non colpevole nel processo penale, sia stato arrestato mantenuto in
detenzione per aver tenuto una condotta tale da legittimare il provvedimento
dell’autorità inquirente. Le sezioni unite di questa corte hanno ulteriormente
precisato che nel procedimento per la riparazione dell’ ingiusta detenzione è
necessario distinguere nettamente l’operazione propria del giudice del
processo penale volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della
sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della
riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso
materiale, deve seguire un iter logico motivazionale autonomo perché il suo
compito stabilire non se determinate condotte costituiscono meno reato, ma
se questi si sono poste come fattore condizionante parentesi anche nel
concorso dell’altrui errore parentesi alla produzione dell’evento detenzione; il
giudice della riparazione ha piene ed ampia libertà di valutare il materiale
acquisito nel processo, non già per rivalutarlo bensì al fine di controllare o
meno la ricorrenza delle condizioni, di natura civilistica, che legittimano l’
indennizzo in questione.

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